Risposte ad interpello n. 302 e n. 303 del 2022

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per i soggetti IFRS adopter la componente reddituale che emerge in caso di rinegoziazione del debito in esecuzione...

Con le risposte ad interpello nn. 302 e 303 del 26 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per i soggetti IFRS adopter la componente reddituale che emerge in caso di rinegoziazione del debito in esecuzione di un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), della l.f., ossia il c.d. “day one profit”, contabilizzato in applicazione dell’IFRS 9, ha natura di sopravvenienza attiva e, come tale, può essere detassata ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR.

Come noto, tale disposizione prevede, tra l'altro, che, nel caso "di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d) del regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese (...), la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica (...), e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico", richiedendo, quindi, la presenza di un piano di risanamento attestato ma non limitazioni di applicazione dal punto di vista soggettivo.

In particolare, in entrambe le risposte ad interpello, l’Agenzia delle Entrate, pronunciandosi in tema di c.d. “day one profit”, contabilizzato in applicazione dell’IFRS 9, ossia della componente di reddito che esprime il guadagno derivante dalla rinegoziazione del debito a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato, ha confermato l’applicabilità del particolare regime previsto dell’art. 88 comma 4-ter del TUIR, che prevede, appunto, la detassazione di tali componenti di reddito, attribuendo rilevanza alla ratio perseguita dal legislatore tributario nell’introduzione di tale disposizione. Correttamente, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato “il legislatore è intervenuto prevedendo l'irrilevanza fiscale delle sopravvenienze generate dallo stralcio dei debiti, nell'ambito delle procedure di risanamento espressamente indicate, allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e di consentire più agevolmente il ritorno in bonis dell'imprenditore”.

Avendo specifico riguardo a quanto chiarito con la risposta ad interpello n. 303, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha poi, coerentemente, chiarito che la sopravvenienza passiva c.d. “day one loss”, anch’essa derivante dall'applicazione dell'IFRS 9, ossia della componente che esprime la perdita derivante dalla stipula di condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle di mercato, “in quanto strettamente connessa al piano di ristrutturazione, debba ridurre il valore della sopravvenienza attiva di cui al primo quesito e, dunque, considerarsi indeducibile”.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate appare condivisibile, sebbene, si ritiene sarebbe stato utile un chiarimento anche in merito al trattamento da riservare agli interessi passivi rilevati a conto economico in seguito all’iscrizione del debito al costo ammortizzato. Non è chiaro infatti se, in virtù del principio affermato in merito alla sopravvenienza passiva c.d. “day one loss”, tali interessi passivi possano essere considerati deducibili ai sensi dell’art. 96 del TUIR.

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