La Cassazione, con la sentenza n. 20649/2025, si è pronunciata sul tema della configurabilità del reato previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 in caso di mancata compilazione del modello RW.
Nel caso di specie, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di accoglimento della richiesta di riesame cautelare proposta dagli indagati avverso il decreto del GIP che aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente. Ai ricorrenti, infatti, era stato contestato il reato ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000 per aver effettuato trasferimenti di beni successivamente alla ricezione dell’avviso dell’Agenzia delle Entrate di intimazione di pagamento della sanzione amministrativa ex art. 5 del D.L. 167/1990 per omessa compilazione del quadro RW per capitali detenuti all’estero.
In particolare, il Pubblico Ministero contestava l’interpretazione data dal Tribunale del riesame secondo cui le sanzioni amministrative per omessa compilazione del quadro RW non integrano il presupposto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, non integrano il presupposto della condotta tipica, che ha per oggetto l'evasione delle imposte dirette.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo alla tesi contraria sostenuta dalla costante giurisprudenza di legittimità. Difatti, la compilazione del quadro RW è un mero strumento di comunicazione e conoscenza per la determinazione del reddito e, come sostenuto dalla Cassazione civile, ha lo scopo di assicurare, tramite l’obbligo di dichiarazione, il monitoraggio dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori che sono manifestazione di capacità contributiva. L’eventuale evasione che risulta dal calcolo dell’imposta relativamente agli investimenti e attività finanziarie estere non deriva dalla mancata compilazione del quadro RW, bensì dall’inadempimento degli obblighi fiscali, sanzionati dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 74/2000 che prevedono rispettivamente i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione.
L’orientamento della giurisprudenza, sia civile che penale, seppur formatosi con riferimento ai predetti due reati, è applicabile anche all’art. 11, per identità di presupposto, ossia l’esistenza di un’obbligazione tributaria per imposte sui redditi o IVA. In particolare, presupposto della condotta per la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è la preesistenza di un debito di imposta o di una sanzione inflitta dall'autorità amministrativa, in relazione a tali categorie di debiti tributari. Di conseguenza, la sanzione amministrativa ex art. 5 del D.L. 167/1990, non presentando alcuna diretta connessione con una preesistente obbligazione tributaria per imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non costituisce presupposto per il reato contestato.
Infatti, come affermato dalla Corte, gli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per la mancata compilazione del modello RW non rilevano automaticamente ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000, ma solo, allorché, in virtù di detta presunzione, venga contestato l'omesso versamento dell'IRPEF, a condizione, però, che siano compiuti atti dispositivi fraudolenti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (Cass. Sez. 6, n. 34395 del 15.6.2023).
#sottrazionefraudolentaalpagamentodelleimposte #condottatipica #quadroRW #mancatacompilazione