Sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Agrigento n. 428 del 31 marzo 2023

la CGT di primo grado di Agrigento ha sollevato il primo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ora previsto dall’art. 363-bis c.p.c...

Con l'ordinanza n. 428 del 31 marzo 2023, la CGT di primo grado di Agrigento ha sollevato il primo rinvio pregiudiziale ora previsto dall'art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione. In particolare, la CGT di Agrigento ha domandato alla Suprema Corte di fissare principi di valenza nomofilattica sulle seguenti questioni: i) in primo luogo ha domandato alla Suprema Corte di pronunciarsi in merito alla possibilità che il giudice tributario di merito sia legittimato a sperimentare tale strumento, inserito nel Codice di rito con l'introduzione dell'art. 363-bis con la riforma del processo civile e poi stralciata dalla riforma del processo tributario; ii) sulla questione sottesa al rinvio pregiudiziale, di difficile interpretazione, che riguarda il compendio normativo connesso al contributo a fondo perduto e alla giurisdizione competente a decidere le controversie nelle quali il Fisco abbia rigettato le richieste provenienti dai potenziali beneficiari e che trovano disciplina nell'art. 25 D.L. n. 34/2020; iii) infine sul dubbio se in sede di rinvio pregiudiziale possa sollecitarsi alla Suprema Corte la questione interpretativa esclusivamente di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice che solleva il rinvio.

Per quel che riguarda la prima delle questioni sottoposte al vaglio della Suprema Corte ossia l'applicabilità dell'istituto del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363-bis c.p.c., la CGT di Agrigento individua diversi elementi a sostegno di tale tesi. In primo luogo, sottolinea l'ordinanza, l'istituto di nuova introduzione rappresenta una “opportunità offerta al giudice di merito di rivolgersi all'organo giurisdizionale che, nell'attuale sistema, garantisce l'unità del diritto e l'uniforme interpretazione del diritto anche nel sistema processuale e sostanziale del diritto tributario”. Depongono nello stesso senso “lo sviluppo parallelo delle riforme del processo civile e tributario, la sostanziale identità delle disposizioni che apparvero nel corso del drafting legislativo all'interno delle Commissioni che fornirono elementi decisivi sui quali il Parlamento ha poi fondato le due riforme”. E' inoltre la stessa legge n. 130/2022 (Riforma del processo tributario) che attribuisce al Primo Presidente della Cassazione il compito di adottare provvedimenti organizzativi per stabilizzare gli orientamenti di legittimità e agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti davanti alla Corte. Come si legge nel provvedimento, “proprio le esigenze appena ricordate potrebbero completarsi in modo armonico con l'istituto del rinvio pregiudiziale in materia tributaria, anzi costituendone la naturale proiezione dal basso nell'ambito della giurisdizione tributaria di merito”.

Viene poi richiamata la Relazione del Primo Presidente della Cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 e la Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 96/2023 dalle quali è possibile dedurre l'affermazione dell'unicità del processo civile in Cassazione, a prescindere dalla materia.

Ebbene, la Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, con provvedimento del 18 aprile 2023, proprio per la complessità dei profili esaminati e per l'importanza nomofilattica delle stesse, ha ritenuto di assegnare la questione alle Sezioni Unite civili.

È auspicabile che le Sezioni Unite si pronuncino al più presto sulla questione, riconoscendo l’ammissibilità dell’Istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione anche nel processo tributario. Tanto più laddove si consideri che nel progetto di riforma del processo tributario era stato predisposto un istituto analogo al rinvio pregiudiziale, successivamente eliminato si ritiene proprio alla luce dell’introduzione dell’art. 363-bis c.p.c., come correttamente ritenuto dalla CGT di Agrigento. Peraltro, l’obiettivo del nuovo istituto è volto ad ottenere un’interpretazione autorevole e sistematica della Corte resa con tempestività che svolga un ruolo deflattivo del contenzioso, esigenza particolarmente sentita in materia tributaria per il succedersi costante di nuove norme e per la serialità del contenzioso.

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