Sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Caserta n. 1866 del 27 aprile 2023

la Corte di Giustizia di primo grado di Caserta è tornata a pronunciarsi in merito all’assolvimento dell’onere della prova a carico dell’Ufficio nell’ambito delle contestazioni per l’utilizzo di fatture...

Con la sentenza n. 1866 del 27 aprile 2023 la Corte di Giustizia di primo grado di Caserta si è pronunciata con riferimento all’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito delle contestazioni per l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti alla luce del nuovo comma 5 bis dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992.

In particolare, con l’avviso di accertamento impugnato dalla società contribuente l’Amministrazione contestava la partecipazione ad un meccanismo di frode IVA attraverso l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti nel settore del commercio al dettaglio di prodotti via internet in drop ship.

Ebbene, con la sentenza in commento, i giudici della CGT di Caserta hanno dichiarato l’illegittimità dell’atto impugnato per non aver assolto l’amministrazione finanziaria la prova dei fatti costitutivi della pretesa e della consapevolezza della Società contribuente di partecipare ad una frode IVA, anche alla luce della nuova regola processuale introdotta dal comma 5 bis dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992

Innanzitutto, i giudici hanno ribadito che con riferimento alle contestazioni per l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti inserite nell’ambito di una frode carosello

che vede il coinvolgimento di numerosi soggetti, l’Ufficio è tenuto a dimostrare in modo specifico e puntuale l’oggettiva fittizietà del fornitore, la consapevolezza del contribuente che l’operazione si inseriva in una evasione IVA e che le parti abbiano agito fraudolentemente o abusivamente.

L’Ufficio è tenuto, quindi, ad enunciare la prova di dette circostanze già nella motivazione originaria dell’accertamento in base ad elementi oggettivi e specifici, e soltanto ove l’Amministrazione abbia compiutamente assolto a detto onere, spetterà al contribuente fornire la prova contraria. Pertanto, secondo i giudici, nel caso concreto, l’Ufficio avrebbe dovuto farsi carico di provare ed indicare nell’accertamento non solo l’oggettiva fittizietà dei fornitori della contribuente e delle altre società coinvolte nella più complessa frode contestata, ma anche provare, con elementi oggettivi, la consapevolezza o partecipazione della ricorrente alla frode e l’esistenza di un accordo fraudolento tra le parti.

Tuttavia, con la sentenza in commento è stato dedotto come l’Ufficio non abbia fornito alcuna prova certa. In particolare i giudici hanno ritenuti che non costituiscono elementi di prova né che le società fornitrici sarebbero stati soggetti accertati quali mere cartiere –  non potendo l’Amministrazione finanziaria limitarsi ad asserire e dimostrare l’inidoneità operativa del cedente nelle frodi carosello per inferire la conoscenza del contribuente della inesistenza soggettiva dell’operazione regolarmente avvenuta –  né che le società fornitrici non hanno provveduto al versamento dell’IVA –  in quanto subordinare il diritto alla detrazione dell’IVA al previo pagamento a monte dell’imposta comporterebbe per l’acquirente un’imposizione economica cui non è tenuto per il principio di neutralità che governa il sistema impositivo dell’IVA.

Inoltre, la CGT di Caserta ha evidenziato che l’illegittimità dell’atto impugnato per mancanza di prova delle violazioni contestate si ricava anche alla luce del nuovo comma 5 bis dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992. Ed infatti, secondo tale disposizione, da un lato, spetta all’amministrazione provare le violazioni contestate con l’atto impugnato e quindi indicare le “ragioni oggettive” della pretesa, mentre, dall’altro, il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio. Pertanto, i giudici hanno ritenuto che né i verificatori attraverso il pvc né l’Ufficio nell’atto di accertamento hanno indicato in modo sufficiente i presupposti giuridici e di fatto della pretesa, né enunciato o allegato in motivazione i fatti istruttori utilizzati, né soprattutto hanno fornito prova specifica, puntuale, circostanziata e sufficiente della frode carosello né tantomeno della consapevolezza della contribuente della frode.

Inoltre, i giudici hanno comunque dedotto che la società ricorrente ha fornito la prova di non sapere che i propri acquisti si inserivano nell’ambito di una frode IVA in quanto ha adottato le misure di diligenza ordinaria richieste e ha verificato l’esistenza effettiva delle società fornitrici nei limiti dei mezzi di indagine utilizzabili dal contribuente. Ed infatti la ricorrente ha verificato che tutte le società fornitrici erano iscritte per il periodo d’imposta in contestazione alla Camera di Commercio e si era altresì informata dei dati indicativi dell’esistenza soggettiva dei fornitori medesimi e dei loro elevati fatturati, capitale sociale, possesso di P.IVA, entità del capitale ecc. Tanto premesso, i giudici della CGT di Caserta hanno ribadito che la diligenza richiesta all’operatore di mercato non può spingersi fino al punto di costringere un soggetto economico ad effettuare indagini ed investigazioni che sono proprie degli organi inquirenti o dell’Amministrazione finanziaria.

Pertanto, con la sentenza in commento, i giudici hanno altresì ritenuto come la società contribuente abbia in ogni caso offerto la prova contraria che non ha svolto alcun ruolo nello schema fraudolento sospettato dall’Ufficio né ha avuto consapevolezza o conoscenza della contestata frode IVA e, conseguentemente, hanno annullato l’atto impugnato.

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