La CGUE nella sentenza relativa alla causa C-180-22 del13 luglio 2023 ha chiarito che nelle ipotesi in cui un soggetto passivo acquisti opere d’arte presso i relativi autori in altri Stati Ue e le rivenda con applicazione del regime del margine, la base imponibile IVA della rivendita comprenderà anche l’imposta assolta sull’acquisto intracomunitario.
In particolare, la domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dinanzi alla CGUE verte sull'interpretazione degli articoli 311 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra l’Amministrazione Finanziaria tedesca e un contribuente commerciante d’arte, il quale, avendo acquistato alcune opere presso autori residenti in altri Stati membri, ha optato per l’applicazione del regime del margine ai sensi dell’art. 316 par. 1 lett. b) della direttiva 2006/112/Ce.
Tale disposizione (recepita in ambito nazionale all’art. 36 comma 2 del DL 41/95) consente ai soggetti passivi rivenditori di optare per il regime speciale anche in relazione alle cessioni di oggetti d’arte che gli sono stati loro ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto.
Ebbene, il giudice di rinvio ha domandato se gli articoli 312 e 315 nonché l'articolo 317, primo comma, della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che l'IVA assolta da un soggetto passivo-rivenditore a titolo dell'acquisto intracomunitario di un oggetto d'arte, la cui cessione a valle è soggetta al regime del margine in virtù dell'articolo 316, paragrafo 1, di tale direttiva, fa parte della base imponibile di tale cessione.
Sulla base del tenore letterale degli articoli 312 e 315 nonché dell'articolo 317, primo comma, della direttiva IVA, si deve considerare che l'IVA assolta dal soggetto passivo-rivenditore per l'acquisto intracomunitario di un oggetto d'arte interessato da un'operazione di cessione a valle assoggettata al regime del margine non fa parte del prezzo di acquisto di tale bene, ai sensi dell'articolo 312, punto 2, di tale direttiva, cosicché non si deve escludere l'importo di tale imposta dalla base imponibile di tale cessione a valle.
Senonché, come rilevato dall’Avvocato generale un'interpretazione strettamente letterale degli articoli 312 e 315 nonché dell'articolo 317, primo comma, della direttiva IVA violerebbe gli obiettivi perseguiti da tali disposizioni nonché il contesto in cui esse si inseriscono.
Sul punto tuttavia i giudici unionali hanno chiarito che per quanto un’interpretazione letterale delle norme in parola possa contrastare con il principio di neutralità fiscale e con gli obiettivi perseguiti dal regime del margine di evitare distorsioni della concorrenza, secondo costante giurisprudenza della Corte Ue, il richiamo al contesto e alla finalità di una disposizione o al principio di neutralità fiscale non possono portare a discostarsi dal significato della norma medesima quando questo emerge inequivocabilmente dalla sua formulazione. Solo il legislatore potrà intervenire per risolvere questa contraddizione.
Pertanto, conclude la CGUE “in tali circostanze e allo stato attuale del diritto dell'Unione, gli articoli 312 e 315 nonché l'articolo 317, primo comma, della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che l'IVA assolta da un soggetto passivo-rivenditore a titolo dell'acquisto intracomunitario di un oggetto d'arte, la cui cessione a valle è soggetta al regime del margine in conformità dell'articolo 316, paragrafo 1, di detta direttiva, fa parte della base imponibile di tale cessione.
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