1/12/2025

Tribunale ordinario di Nola, ordinanza del 24 ottobre 2025

Con l’ordinanza del 24 ottobre 2025, il Tribunale di Nola si è pronunciato sulla possibilità per il debitore di ottenere, a seguito della scadenza delle misure protettive già concesse e in pendenza di omologazione del concordato semplificato, un ulteriore periodo di tutela mediante l’applicazione di misure cautelari allo scopo di assicurare provvisoriamente la futura omologazione dello strumento selezionato.

Nel caso di specie, nelle more dell’omologazione del concordato semplificato, la società ricorrente aveva presentato domanda cautelare ex art. 54 CCII – che consente al debitore, in pendenza del procedimento unitario per l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, di richiedere al tribunale l’emissione dei provvedimenti cautelari più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione della sentenza di omologazione – al fine di inibire al creditore, il quale aveva notificato la messa in mora alla società, la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale e la conseguente instaurazione della procedura di sfratto, pur avendo la società già beneficiato del periodo massimo di efficacia delle misure protettive ex art. 8 CCII.

Ebbene, il Tribunale evidenzia la differenza di ratio tra misure protettive e misure cautelari. Queste ultime hanno la finalità di assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione. Di contro, le misure protettive, come da definizione ex art. 2 lett. p) CCII, mirano esclusivamente a preservare la fase delle trattative e ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte dal debitore ai fini dell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza alternative alla liquidazione giudiziale. Ne consegue, dunque, che, se all’esito delle trattative che hanno determinato l’accesso dell’imprenditore ad uno di questi strumenti, permane l’esigenza di una tutela inibitoria finalizzata a garantire l’attuazione del provvedimento di omologazione, il debitore non può essere pregiudicato dalla durata residua del procedimento unitario, ma deve essere messo in condizione di ricorrere allo strumento cautelare.

Per tali ragioni, le misure protettive devono avere una durata temporalmente stabilita, considerato che l’imprenditore, al momento della concessione di tali misure, è in cerca di una soluzione alternativa alla liquidazione e, dunque, occorre contenere eventuali comportamenti abusivi e dilatori posti da lui in essere.

Invece, la medesima esigenza di limitazione dei tempi di efficacia delle misure concesse dal giudice, non si ravvisa quando la proposta e il piano sono già stati presentati e/o conclusi. A questo punto, si pone allora la diversa esigenza di assicurare l’esito positivo del giudizio. Le misure cautelari risultano idonee a tal fine: esse perdono efficacia ex art. 55 comma 2 CCII solo al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

Pertanto, il Tribunale di Nola, in accoglimento del ricorso della società debitrice, ritenendo sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, ha disposto l’inibizione ai creditori di proseguire le azioni esecutive intraprese e di provocare la risoluzione del contratto, riconoscendo che la mancata concessione dell’inibitoria può pregiudicare gli interessi della ricorrente durante il periodo necessario per addivenire all’omologa dello strumento.

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