27/4/2026

Tribunale UE, causa T-233/25, Sentenza del 22 aprile 2026

Con la sentenza resa nella causa T-233/25, il Tribunale UE ha chiarito che, in caso di cessione del credito, il cessionario non subentra anche nel diritto di rettificare la base imponibile IVA per mancato pagamento. Tale facoltà resta in capo al fornitore originario, cioè al soggetto passivo che ha effettuato l’operazione imponibile ed è rimasto debitore dell’imposta. La cessione civilistica del credito, infatti, non trasferisce né la soggettività passiva IVA né il correlato diritto all’emissione della nota di variazione.


La vicenda nasce in Romania. Un committente aveva stipulato un contratto di appalto per la realizzazione di un centro affari. L’appaltatore aveva poi affidato parte dei lavori in subappalto ad un altro operatore. Successivamente il committente falliva e il credito dell’appaltatore nei suoi confronti veniva ammesso alla massa fallimentare. Contestualmente, poiché l’appaltatore non aveva pagato integralmente il subappaltatore, le parti raggiungevano un accordo: una parte del debito veniva soddisfatta in denaro, mentre per la quota residua il subappaltatore acquisiva, mediante cessione, il credito che l’appaltatore vantava verso il committente fallito. Dopo la chiusura della procedura concorsuale, senza che il credito fosse stato soddisfatto, il subappaltatore emetteva note di storno nei confronti del committente e chiedeva il rimborso dell’IVA. L’Amministrazione finanziaria rumena ha negato però tale rimborso, sostenendo che solo l’appaltatore fosse legittimato a rettificare la base imponibile.


Il Tribunale, di fatto, conferma questa impostazione, muovendo dall’art. 90, paragrafo 1, della Direttiva IVA, che consente la riduzione della base imponibile quando, dopo l’effettuazione dell’operazione, il corrispettivo non viene in tutto o in parte percepito. La norma, precisa il Tribunale, esprime il principio di neutralità dell’IVA: l’Amministrazione non può riscuotere un’imposta superiore a quella corrispondente al corrispettivo realmente incassato. Tuttavia, tale meccanismo opera in favore del soggetto passivo che ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi e che, per ciò stesso, è debitore dell’IVA verso l’Erario.


Ed è proprio questo il punto decisivo della pronuncia. Nel caso concreto, il Tribunale distingue chiaramente due rapporti. Il primo è quello tra appaltatore e subappaltatore mentre il secondo è quello tra appaltatore e committente. Con riguardo al primo rapporto, il debito dell’appaltatore verso il subappaltatore deve ritenersi integralmente estinto, perché il subappaltatore ha ricevuto una parte del corrispettivo in denaro e, per la parte residua, ha acquisito un credito verso il committente. La cessione del credito, osserva il Tribunale, ha un proprio valore economico intrinseco e costituisce di per sé un corrispettivo. Perciò, nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, non ricorre alcun "mancato pagamento" che possa giustificare la riduzione della base imponibile IVA.


Quanto invece al secondo rapporto, cioè quello tra appaltatore e committente, il mancato pagamento sussiste effettivamente: il committente fallito non ha saldato il proprio debito. Ma anche in questo caso il Tribunale nega che il diritto alla rettifica possa essere esercitato dal subappaltatore cessionario. La ragione è che il prestatore dei servizi nei confronti del committente resta l’appaltatore. È lui il soggetto passivo che aveva emesso le fatture rilevanti, è lui il debitore dell’IVA per l’operazione imponibile ed è quindi lui il solo titolare del diritto di ridurre la base imponibile quando il corrispettivo non venga incassato.
Il Tribunale aggiunge poi un principio di sistema di particolare rilievo: la qualità di debitore IVA e il diritto alla rettifica della base imponibile sono situazioni disciplinate dal diritto unionale e non possono essere trasferite mediante negozi di diritto civile, quali appunto la cessione del credito. La cessione trasferisce il credito sul piano civilistico, con i relativi accessori, ma non trasla né il debito d’imposta né il diritto, a esso accessorio, di rettificare a posteriori la base imponibile per mancato pagamento. In altri termini, la soggettività tributaria non segue automaticamente le vicende circolatorie del credito.


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