10/3/2026

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026

Il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha ridefinito i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi e ha previsto la possibilità, al ricorrere di determinate condizioni, di poterne beneficiare per ulteriori periodi d’imposta.


In particolare, con riferimento al regime speciale per lavoratori impatriati, l’art. 5 del Decreto Crescita ha previsto, per i soggetti che si sono trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019 e acquisito la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, l’incremento dal 50 al 70 per cento della percentuale dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e la possibilità di estendere il periodo agevolabile, per un ulteriore quinquennio, in caso di lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento.


Successivamente, il comma 2 dell’art. 13-ter del c.d. Decreto Fiscale (D.L. n. 124/2019), al fine di superare la disparità di trattamento tra i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale a decorrere dal 3 luglio 2019 (ovvero dal periodo di imposta 2020) e quelli rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019, ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni previste dal Decreto Crescita, subordinando l’aumento dell’abbattimento della base imponibile all’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e istituendo, a tal fine, il c.d. Fondo Controesodo. Tuttavia, tale decreto non è stato mai emanato e la norma del Decreto Fiscale è stata abrogata.


Dunque, si pone il quesito se i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 possano comunque beneficiare dell’allungamento del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta.


L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in commento, ha affermato che tali soggetti possono, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, beneficiare del regime agevolativo per ulteriori cinque periodi d’imposta, indipendentemente dalla mancata emanazione del decreto ministeriale e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo.


Invece, con riferimento agli incentivi per i docenti e i ricercatori, l’art. 44 del D.L. n. 78/2010 ha chiarito che, al ricorrere di determinate condizioni, trova applicazione la detassazione del 90 per cento degli emolumenti da essi percepiti. Il Decreto Crescita ha inserito nell’art. 44 il comma 3-ter prevedendo un periodo più lungo di applicazione degli incentivi per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2020 ed, in particolare, 8 periodi d’imposta ai soggetti con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento; 11 periodi d’imposta, ai docenti e ricercatori con almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo; 13 periodi d’imposta, ai docenti e ricercatori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. Pertanto, mentre con riferimento al primo requisito la norma indica anche l’arco temporale in cui tale evento deve verificarsi, nulla si dispone con riferimento agli altri due casi.


L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in esame, ha sostenuto che è possibile fruire di un progressivo allungamento del periodo agevolabile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.


#impatriati #docenti #ricercatori

10/3/2026

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 51 del 25 febbraio 2026

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo posseduto da una persona fisica...
10/3/2026

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026

l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’estensione dei regimi agevolativi legati al rientro...
10/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3664 del 18 febbraio 2026

la Suprema Corte ha affermato che in tema di riscossione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato...
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci