Con la risposta n. 109/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per il trasferimento di quote sociali non si applica quando la partecipazione trasferita mortis causa, considerata in sé, non consente agli aventi causa di acquisire o integrare un controllo di diritto sulla società. Il caso concreto riguarda il decesso di un socio titolare del 35 per cento del capitale di una s.r.l.. Il restante capitale era già detenuto dal coniuge superstite per il 35 per cento e dalle due figlie per il 15 per cento ciascuna. La quota del de cuius, pari al 35 per cento, sarebbe stata devoluta per successione legittima in comunione indivisa al coniuge e alle figlie, con esercizio dei diritti sociali tramite rappresentante comune e con dichiarazione di impegno a mantenere per cinque anni il controllo e a proseguire l’attività. L’istante chiedeva quindi se il trasferimento potesse beneficiare dell’esenzione, anche alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 139/2024.
L’Agenzia ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 3, comma 4-ter, TUSD, nella formulazione vigente, esclude dall’imposta i trasferimenti, anche mortis causa, di quote sociali e azioni a favore di discendenti e coniuge, ma, con riferimento alle partecipazioni in società di capitali, limita espressamente il beneficio alle partecipazioni mediante le quali sia acquisito il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., oppure sia integrato un controllo già esistente. Inoltre, gli aventi causa devono detenere tale controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo contestualmente apposita dichiarazione di impegno. Il perno dell’agevolazione, dunque, resta la sussistenza in capo ai beneficiari di una situazione di controllo di diritto, intesa come disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Proprio su questo requisito si concentra la risposta. L’istante sosteneva che, dopo la riforma del 2024, la nuova locuzione normativa relativa all’"integrazione di un controllo già esistente" consentisse di considerare rilevante anche la sommatoria tra la quota trasferita in comunione e le partecipazioni già detenute individualmente dai coeredi, così da riconoscere l’esenzione. A sostegno di tale tesi richiamava anche l’orientamento secondo cui, in presenza di comunione ereditaria, i diritti sociali sono esercitati mediante rappresentante comune e la quota indivisa potrebbe quindi assumere rilevanza unitaria ai fini del controllo. L’Agenzia, tuttavia, non condivide questa impostazione.
La risposta precisa infatti che l’agevolazione continua a richiedere che il trasferimento della partecipazione consenta, di per sé, al beneficiario o ai beneficiari del trasferimento di acquisire o integrare il controllo di diritto della società. Sul punto vengono richiamati i precedenti di prassi che hanno ammesso il beneficio quando una partecipazione di controllo sia trasferita a più discendenti in regime di comproprietà, proprio perché, in tal caso, la partecipazione trasferita in comunione, considerata unitariamente attraverso il rappresentante comune, è già idonea a esprimere il controllo della società. Ma tale soluzione, osserva l’Agenzia, non può essere estesa alle ipotesi in cui il controllo derivi solo dalla somma tra una quota ricevuta in comunione e altre quote detenute individualmente dai medesimi soggetti in situazioni giuridiche distinte.
Il punto decisivo, dunque, è che non è possibile procedere a un computo unitario tra partecipazioni riconducibili a titoli giuridici differenti: da un lato, la quota trasferita mortis causa in comunione indivisa; dall’altro, le partecipazioni già detenute individualmente da ciascun coerede in titolarità esclusiva. Secondo l’Agenzia, la possibilità di esercizio unitario del voto tramite rappresentante comune riguarda la sola quota in comproprietà e non consente di "fondere" tale posizione con le quote personali dei singoli eredi ai fini della verifica del requisito del controllo. Richiamando la propria prassi consolidata e la giurisprudenza di legittimità del 2021, la risposta ribadisce quindi che il beneficio spetta quando il trasferimento, da solo, attribuisce il controllo oppure integra un controllo già esistente sempre con riferimento alla partecipazione trasferita, ma non quando il risultato sia raggiunto solo sommando partecipazioni appartenenti a distinte situazioni giuridiche soggettive.
Applicando questi principi al caso concreto, l’Agenzia conclude che la partecipazione del 35 per cento trasferita per successione in comunione indivisa al coniuge e alle due figlie non consente, di per sé, di acquisire o integrare un controllo di diritto sulla società, poiché tale quota, isolatamente considerata, resta inferiore alla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Non potendo essere sommata alle partecipazioni già possedute individualmente dagli stessi coeredi, il requisito del controllo non risulta soddisfatto. Di conseguenza, il trasferimento resta escluso dall’ambito applicativo dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD ed è soggetto all’ordinaria imposizione successoria. Proprio perché la risposta si arresta a questo profilo ostativo, l’Agenzia dichiara assorbita l’ulteriore questione prospettata dall’istante in ordine alla natura della società e alla possibile qualificazione della stessa come società di mero godimento.
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