Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. fiscale (n. 38/2026)il legislatore ha confermato il totale ripristino della normativa in materia di Participation Exemption (PEX) e di esclusione dei dividendi, a seguito delle limitazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, con i commi da 51 a 55 dell’articolo 1.
In particolare, l’articolo 11 ha introdotto modifiche agli articoli 58, 59, 87 e 89 del TUIR, all’articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973 nonché all’articolo 55 del D.Lgs. n. 33/2025. Sono state, infatti, eliminate le previsioni che vincolavano l’esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori (artt. 59 e 89 del TUIR) e l’applicazione della Participation Exemption (artt. 58 e 87 del TUIR) alla verifica della soglia partecipativa minima del 5 per cento o, in alternativa, del valore fiscale minimo della partecipazione di 500.000,00 euro.
Innanzitutto, in materia di esenzione delle plusvalenze, viene stabilito che non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 – ossia quelle dei beni relativi all’impresa, che non costituiscono ricavi, quando realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni ovvero quando i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa – relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b).
Pertanto, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie o societarie in possesso dei requisiti PEX (ininterrotto possesso della partecipazione, iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale in territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato, esercizio di impresa commerciale) beneficiano nuovamente dell’esenzione ordinaria.
Inoltre, in materia di regime di esclusione dei dividendi, viene stabilito che gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente per il 95 per cento del loro ammontare.
Al fine di azzerare i potenziali danni derivanti dal regime transitorio e rendere prive di effetti le soglie partecipative che erano state introdotte con la Legge di bilancio 2026, il comma 5 prevede che tali disposizioni si applicano, retroattivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
#PEX #esenzione #esclusione #dividendi #sogliepartecipative #leggedibilancio2026
