Con la pronuncia n. 15727 del 22 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità di due avvisi di accertamento emessi sulla base di un PVC della Guardia di Finanza all’esito di una perquisizione domiciliare.
Mediante ricorso per Cassazione, il contribuente deduce che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rilevare che l’Amministrazione finanziaria non aveva depositato l’autorizzazione impendendo un controllo sui presupposti di legittimità formale e sostanziale previsti dalla legge per una perquisizione domiciliare.
In accoglimento del ricorso, la Suprema Corte afferma che l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall’art. 52, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972, applicabile anche ai fini delle imposte sui redditi in virtù del richiamo operato dall’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973, è sempre necessaria ai fini dell’accesso dei verificatori ai locali "adibiti anche ad abitazione" del contribuente o ai "locali diversi" da quelli specificati nel comma 1 dell’art. 52, e cioè ai locali adibiti esclusivamente ad abitazione. Infatti, l’autorizzazione all’accesso da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto diretta a tutelare l’inviolabilità del domicilio privato costituisce condicio sine qua non della legittimità dell’atto e delle relative conseguenti acquisizioni.
Ebbene, l’eventuale mancanza o illegittimità del provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repubblica comporta l’inutilizzabilità delle prove acquisite a seguito dell’accesso domiciliare, anche qualora il contribuente abbia consegnato spontaneamente la documentazione e a prescindere dal fatto che la sanzione dell’inutilizzabilità non sia espressamente prevista.
Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’Amministrazione finanziaria, al fine di avvalersi degli effetti dell’autorizzazione, deve produrre in giudizio non solo il provvedimento adottato dal pubblico ministero ma anche la richiesta in esso richiamata, a pena di nullità del primo e, conseguenzialmente, dell’atto impositivo.
Tali conclusioni risultano evidenti anche alla luce dei principi espressi nella sentenza della Corte Europea del Diritti dell’Uomo del 6 febbraio 2025, relativa al caso Italgomme Pneumatici s.r.l. ed altri c. Italia, pronunciatasi sulla questione delle garanzie spettanti ai contribuenti in sede di verifiche fiscali. La sentenza ha condannato l’Italia per violazione dell'art. 8 CEDU sul presupposto che l’ordinamento interno non fornisce garanzie adeguate in relazione agli accessi e alle ispezioni e alle verifiche effettuate dalla Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Entrate presso i locali adibiti ad attività commerciali o professionali dei contribuenti. Pur non occupandosi in maniera specifica delle verifiche fiscali presso i luoghi di privata dimora, la Corte EDU ha comunque ricordato che proprio l’art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 impone requisiti più rigorosi quando tali misure sono autorizzate con riferimento alle residenze private. L’autorizzazione può essere rilasciata solo in caso di "gravi indizi di violazione" delle disposizioni fiscali, che devono essere indicate nell’autorizzazione, e deve provenire da un pubblico ministero. Solo in tali casi, a parere della Corte EDU, risulta rispettato il requisito del controllo effettivo del rispetto, da parte delle autorità nazionali, dei criteri e delle restrizioni riguardanti le condizioni che giustificano l’accesso domiciliare.
La Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata dichiarando al contempo che la documentazione illegittimamente acquisita non è utilizzabile.
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