Con la Risposta n. 150/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi rese nell'ambito dell'intervento di demolizione e ricostruzione della sede di un'associazione di promozione sociale.
L'Amministrazione ha escluso l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% prevista dai nn. 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, rilevando che la nuova sede dell'associazione non è riconducibile alla nozione di "delegazione comunale", intesa come struttura amministrativa decentrata dell'ente locale posta direttamente al servizio della collettività. La circostanza che l'associazione svolga funzioni di interesse generale o operi in convenzione con enti pubblici non è, di per sé, sufficiente ad assimilare l'immobile a un'opera di urbanizzazione secondaria.
L'Agenzia ha tuttavia evidenziato che, nel caso di specie, dal permesso di costruire emerge la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001. In presenza dei requisiti previsti dalla normativa urbanistica e ferma restando la competenza degli organi comunali sulla qualificazione dell'intervento, le prestazioni rese in esecuzione dei contratti di appalto possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
La risposta ha dunque confermato che l'applicazione dell'IVA agevolata richiede un rigoroso inquadramento della tipologia di intervento edilizio e che la natura soggettiva dell'ente committente non è, di per sé, sufficiente a consentire l'accesso al regime di favore previsto per le opere di urbanizzazione secondaria.
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