10/9/2026

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 24701 del 18 agosto 2026

Con la pronuncia n. 24701 del 18 agosto 2026, la Suprema Corte ha affermato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. non comporta un'attribuzione generalizzata di tutte le controversie che trovano la loro origine in rapporti incentivanti, bensì quest'ultima si radica esclusivamente quando il GSE fa uso dei suoi poteri pubblicistici.


La controversia trae origine da un provvedimento del GSE attraverso cui, avendo accertato talune violazioni del d.m. 31 gennaio 2014, dichiarava la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti nei confronti di una società. Divenuto definitivo il provvedimento a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, il GSE proponeva ricorso innanzi al TAR del Lazio al fine di ottenere la condanna della società alla restituzione degli incentivi percepiti sino all’adozione del provvedimento di decadenza. Sia il TAR Lazio che il Consiglio di Stato accoglievano le ragioni del GSE, respingendo l’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla società. Avverso la decisione di seconde cure, quest’ultima proponeva ricorso per cassazione.


La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul giudice munito di giurisdizione, condividendo la prospettazione della società, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario. Per addivenire a tale conclusione, i giudici di legittimità hanno innanzitutto ribadito il criterio del petitum sostanziale, secondo cui, nell’individuazione dell’oggetto del ricorso, quest’ultimo deve essere identificato non solo, e non tanto, in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. A tal fine rileva esclusivamente la domanda proposta dall’attore.


Sulla base di tali principi, la Corte ha individuato il petitum nella richiesta del GSE di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti dalla società successivamente ai provvedimenti di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, sussumibile nella previsione di cui all’art. 2033 c.c.. Pertanto, l'oggetto della controversia non è costituito né dalla legittimità dei provvedimenti di decadenza, né dall'esercizio di poteri autoritativi, ma esclusivamente dall'obbligo restitutorio delle somme percepite in forza di un titolo venuto meno.


Chiarito ciò, la Suprema corte analizza la portata dell'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., il quale devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia. Ebbene, chiariscono i giudici di legittimità che tale devoluzione non comporta un’attribuzione generalizzata di tutte le controversie che trovano la loro origine in rapporti incentivanti o in precedenti atti amministrativi.

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, infatti, si radica esclusivamente quando la controversia attiene all’esercizio di poteri pubblicistici del GSE, ovvero nei soli casi in cui quest'ultimo non agisce come controparte paritaria (anche qualora il rapporto sia regolato mediante convenzioni o strumenti negoziali), bensì come amministrazione in posizione di supremazia, così che la posizione giuridica dedotta in giudizio è quella di interesse legittimo.


Diverso, invece, è il caso in cui il provvedimento autoritativo non è più in discussione; in questo caso il potere amministrativo del GSE deve ritenersi esaurito e, pertanto, la domanda restitutoria deve essere collocata su un piano esclusivamente privatistico, regolato dal diritto comune.


Alla luce di ciò, constatato che nel caso di specie il giudice adito è chiamato non già a sindacare o a valutare la legittimità della decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, bensì soltanto ad accertare se sussista l'obbligo restitutorio ai sensi dell'art. 2033 c.c., la Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, cassato la sentenza impugnata e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.


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