10/9/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 167 del 1° settembre 2026

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 167/2026, è intervenuta sul trattamento fiscale ai fini IVA delle somme erogate da un ente pubblico nell’ambito di un accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni.


Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta che, al fine di dare attuazione agli interventi finanziati dalla Regione per l’ammodernamento e il potenziamento di un impianto sportivo rientrante nel patrimonio del Comune stesso, si è avvalso di un altro ente pubblico, un consorzio, a cui peraltro, a partire dal 2012, aveva affidato la gestione operativa del predetto impianto. A tali fini, il Comune e il consorzio sottoscrivono un accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, e dell’art. 15 della L. n. 241/1990. In attuazione di tale accordo, il Comune trasferisce le risorse regionali al consorzio.


Pertanto, il Comune chiede di conoscere se le somme, in parte ricevute dalla Regione, che deve trasferire al consorzio in virtù dell’accordo debbano essere considerate contributi fuori campo IVA, in quanto non qualificabili alla stregua di corrispettivi di una prestazione di servizi, ovvero se debbano essere assoggettate, in tutto o in parte, a IVA, in quanto corrispettivi di prestazioni di servizi rese dal consorzio al Comune.


Ebbene, in relazione al presupposto oggettivo IVA, l’art. 3, comma 1, del DPR n. 633/1972, prevede che "costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte". In linea generale, dunque, il sistema dell’IVA si fonda sull’esistenza di una pattuizione in ordine a uno scambio di prestazioni reciproche, ossia la fornitura o prestazione di servizi da un lato e la dazione di un corrispettivo dall’altro, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario dagli artt. 2 e 73 della Direttiva 2006/112/CE.


Inoltre, come chiarito dalla costante giurisprudenza della CGUE, il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA è escluso qualora non si ravvisi un rapporto sinallagmatico, ossia quando le somme erogate non costituiscono la controprestazione (rectius, il corrispettivo) dell’attività svolta.


Coerentemente con la giurisprudenza comunitaria, l'Agenzia delle entrate, con la circolare del 21 novembre 2013, n. 34/E, ha chiarito che "il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione ai fini dell'Iva quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato".


Nel caso di specie, la cooperazione tra il Comune e il consorzio è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici ed obiettivi comuni alle parti ed è effettuata in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute. Come previsto dallo stesso art. 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici nonché dalla Relazione illustrativa, l’accordo tra pubbliche amministrazioni è stipulato ai fini dello svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico, "in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni".


In conclusione, le suddette somme erogate dal Comune al consorzio in esecuzione dell’accordo, in assenza di alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, non sono qualificabili alla stregua di corrispettivi ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 633/1972 e, dunque, sono escluse dall’ambito di applicazione IVA per carenza del presupposto oggettivo.


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10/9/2026

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