Con la Risposta a interpello n. 171/2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale della fusione per incorporazione di una società semplice, titolare di una tenuta agricola, in una Fondazione iscritta al RUNTS.
Con riferimento alle imposte dirette, l’Agenzia ha chiarito che, qualora i beni dell’azienda agricola continuino a farne parte e siano effettivamente utilizzati, anche indirettamente tramite l’affittuario, per l’esercizio dell’attività agricola, le eventuali plusvalenze derivanti dal loro trasferimento alla Fondazione non assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 67 TUIR. I beni conservano inoltre il medesimo costo fiscalmente riconosciuto.
Quanto alle imposte indirette, l’art. 82, comma 3, del Codice del Terzo Settore prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione poste in essere dagli ETS.
L’Agenzia ha ritenuto applicabile tale regime anche alla fusione in esame, considerato che l’operazione è posta in essere da una Fondazione ETS che, anche successivamente all’incorporazione, mantiene la propria qualifica e l’iscrizione al RUNTS. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovano quindi applicazione in misura fissa.
La risposta conferma così un trattamento fiscale favorevole per l’operazione esaminata, sia sotto il profilo reddituale sia con riferimento alle imposte indirette.
#ETS #fondazione #societàsemplice
