Con la sentenza n. 24997/2026, la Suprema Corte ha affrontato il tema della soggettività processuale della società e dei poteri di rappresentanza dell’ex liquidatore nell’arco del quinquennio a seguito di cancellazione della società dal registro delle imprese, nell’ambito del contenzioso tributario.
Nel caso di specie, il socio e liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese, a seguito del contenzioso contro l’Agenzia delle Entrate conclusosi con rinvio disposto dalla Cassazione limitatamente al capo di sentenza relativo alle spese di lite, riassumeva il giudizio dinanzi alla CTR al fine di chiedere il rimborso di tali spese. La CTR, ritenuto che la società, in quanto cancellata dal registro delle imprese, dovesse considerarsi estinta e che il credito concernente la rifusione delle spese di lite integrasse una mera pretesa non suscettibile di trasferimento al socio, aveva ritenuto il ricorso in riassunzione inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposto da tutti i soci oppure da parte del singolo socio pro quota.
Il liquidatore della società ricorre per Cassazione.
La Cassazione accoglie il ricorso stabilendo che le conclusioni della CTR non sono conformi a diritto, dal momento che l’art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175/2014, dispone che, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione concernenti tributi, contributi, sanzioni ed interessi, l’estinzione della società produce effetto decorso il termine di cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione introduce una fictio iuris di temporanea sopravvivenza della società cancellata, operante anche sul piano processuale, che comporta la conservazione, per il periodo previsto dalla legge, della capacità e soggettività processuale dell’ente nell’ambito dei rapporti tributari contemplati dalla norma, in deroga alla disciplina ordinaria di cui all’art. 2495 c.c. In particolare, più recentemente (cfr. Cass., SS.UU. n. 3625/2025, Cass. n. 10429/2025 e Cass. n. 10381/2026), la Cassazione ha affermato che, in tale quinquennio, l’ex liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, mentre i soci devono considerarsi privi di legittimazione processuale quali successori dell’ente.
In conseguenza di tali principi, nel caso di specie, quanto alla domanda proposta dal liquidatore, poiché alla data della riassunzione il quinquennio previsto dal menzionato art. 28 non era ancora decorso, la società, ai fini del contenzioso tributario ancora pendente, conservava la propria soggettività processuale e il liquidatore manteneva i correlati poteri di rappresentanza. La CTR avrebbe dunque dovuto esaminare nel merito la domanda e non poteva dichiararla inammissibile sul presupposto dell’intervenuta estinzione dell’ente.
Diversamente, con riguardo all’atto di riassunzione proposto dal socio in proprio, in base a tali principi, questi non era munito, all’epoca, di legittimazione; pertanto, non meritano accoglimento le censure formulate con riferimento alla sua pretesa legittimazione quale socio.
#liquidatore #fictioiuris #cancellazionedalregistroimprese
