4/11/2024

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 212 del 2024

Con la risposta a interpello n. 212 del 23 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato il trattamento IVA delle somme corrisposte come misure di compensazione per la costruzione di un parco fotovoltaico. La convenzione stipulata tra il Comune e la società stabilisce il versamento di corrispettivi annuali da parte della società, mirati a compensare eventuali impatti ambientali e a migliorare la sostenibilità dell’intervento. Tra questi interventi rientrano, ad esempio, pagamenti annuali di €60.000 (più IVA) per i primi vent’anni e del 2% del fatturato derivante dalla vendita di energia per i successivi dieci anni.

Secondo l’Agenzia, queste somme non sono rilevanti ai fini IVA in quanto non costituiscono il corrispettivo di una prestazione del Comune nei confronti della società. La convenzione, infatti, non prevede una controprestazione diretta del Comune, ma stabilisce che i fondi siano destinati a misure ambientali e di interesse collettivo. La normativa di riferimento, in particolare il D.P.R. n. 633/1972 e il D.M. 10 settembre 2010, chiarisce che queste misure di compensazione devono essere finalizzate esclusivamente alla mitigazione degli effetti ambientali dell’impianto.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, mancando un rapporto sinallagmatico tra le parti, le somme versate dalla società al Comune non costituiscono una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA e sono escluse dall’ambito applicativo del tributo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633/1972.

#IVA #CompensazioneAmbientale #EnergieRinnovabili #AgenziadelleEntrate

10/11/2025

Agenzia delle Entrate, risposta ad istanza di interpello n. 266 del 21 ottobre 2025

l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la prestazione svolta da un professionista, non titolare di partita IVA...
10/11/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 28421 del 27 ottobre 2025

10/11/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 28227 del 24 ottobre 2025

la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di inoperatività dipesa dalla mancata costruzione dell’immobile da utilizzare per...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.