4/11/2024

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 212 del 2024

Con la risposta a interpello n. 212 del 23 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato il trattamento IVA delle somme corrisposte come misure di compensazione per la costruzione di un parco fotovoltaico. La convenzione stipulata tra il Comune e la società stabilisce il versamento di corrispettivi annuali da parte della società, mirati a compensare eventuali impatti ambientali e a migliorare la sostenibilità dell’intervento. Tra questi interventi rientrano, ad esempio, pagamenti annuali di €60.000 (più IVA) per i primi vent’anni e del 2% del fatturato derivante dalla vendita di energia per i successivi dieci anni.

Secondo l’Agenzia, queste somme non sono rilevanti ai fini IVA in quanto non costituiscono il corrispettivo di una prestazione del Comune nei confronti della società. La convenzione, infatti, non prevede una controprestazione diretta del Comune, ma stabilisce che i fondi siano destinati a misure ambientali e di interesse collettivo. La normativa di riferimento, in particolare il D.P.R. n. 633/1972 e il D.M. 10 settembre 2010, chiarisce che queste misure di compensazione devono essere finalizzate esclusivamente alla mitigazione degli effetti ambientali dell’impianto.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, mancando un rapporto sinallagmatico tra le parti, le somme versate dalla società al Comune non costituiscono una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA e sono escluse dall’ambito applicativo del tributo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633/1972.

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28/7/2025

Ordinanza della Corte di cassazione, sezione Tributaria, n. 20611 del 22 luglio 2025

Cassazione n. 20611/2025: le spese nel processo tributario si compensano solo con gravi ragioni espresse chiaramente in sentenza, come da d.lgs. 546/92.
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