18/6/2025

L’IVA nella gestione dei crediti ceduti: la rilevanza della causa T-184/25

1. Contesto del rinvio pregiudiziale

Con ordinanza del 28 febbraio 2025 (causa T-184/25), la Corte amministrativa suprema della Finlandia ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in merito al trattamento IVA applicabile ai servizi di gestione di crediti precedentemente concessi da un istituto finanziario e successivamente ceduti a un altro soggetto.

Il caso trae origine da un’operazione di cessione interna di crediti ipotecari da parte della banca A Oy a una società collegata, B Oy. Sebbene la titolarità dei crediti sia stata trasferita, la gestione amministrativa e operativa degli stessi è rimasta in capo ad A Oy, che continua a gestire i rapporti con i mutuatari per conto del cessionario, dietro corrispettivo.

2. Le questioni pregiudiziali sollevate

La Corte finlandese ha chiesto alla CGUE se i servizi in questione possano considerarsi esenti IVA ai sensi dell’art. 135, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, ed in particolare:

  • lett. b): se la gestione da parte del soggetto che ha originariamente concesso il credito continui a beneficiare dell’esenzione, anche dopo la cessione del credito;
  • lett. c): se l’esenzione si estenda alla gestione di garanzie relative a crediti utilizzati per operazioni di funding del cessionario (es. obbligazioni garantite);
  • lett. d): se, in via ulteriormente subordinata, tali servizi possano essere considerati “operazioni relative a crediti”, escluse dall’IVA, purché non consistano nel recupero del credito.

3. Il rilievo per le operazioni di cartolarizzazione e servicing

La rilevanza della causa è evidente per tutti gli operatori bancari e finanziari coinvolti in:

  • cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche;
  • operazioni di cessione pro-soluto di crediti performing o non performing;
  • contratti di servicing in cui il cedente resta incaricato della gestione dei crediti.

L’interpretazione che la CGUE offrirà alle disposizioni della direttiva IVA inciderà direttamente sull’imponibilità dei corrispettivi percepiti dal servicer. Un orientamento restrittivo, come quello espresso dalla Corte amministrativa suprema svedese (HFD 4948–22), potrebbe limitare l’esenzione ai soli casi in cui il creditore originario mantenga la titolarità giuridica del credito, imponendo l’IVA sul servicing post-cessione.

4. Impatti operativi e fiscali

Un’esclusione dell’esenzione comporterebbe:

  • imponibilità IVA dei corrispettivi di servicing, con incidenza diretta sui margini delle SPV e dei gestori;
  • aumento del costo complessivo delle operazioni, specie in capo a soggetti non IVA-detrattori;
  • rischi di compliance su contratti già in essere e necessità di adeguamento delle clausole relative a prezzo e IVA;
  • problemi di neutralità fiscale in operazioni infragruppo tra entità fuori dallo stesso perimetro IVA.

5. Conclusioni

La causa T-184/25 si inserisce in un contesto giurisprudenziale delicato, nel quale le corti nazionali hanno mostrato approcci divergenti. In attesa della decisione della CGUE, è fortemente consigliabile:

  • monitorare l’evoluzione del procedimento;
  • mappare le operazioni di cessione e servicing attive;

valutare, con il supporto legale e fiscale, le potenziali esposizioni e possibili adeguamenti contrattuali.

Lo Studio rimane a disposizione per l’analisi delle specifiche implicazioni sulla Vostra operatività e per valutazioni preventive in ottica di risk management e compliance.

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