18/11/2024

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 221 del 2024

Con la risposta n. 221 del 12 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta Transizione 4.0, il requisito della “novità” del bene strumentale non può essere soddisfatto se il bene è già stato utilizzato dall’acquirente prima dell’acquisto. Nel caso specifico, il macchinario è stato concesso in comodato gratuito alla società acquirente per oltre due anni prima della vendita definitiva.

L’Agenzia ha ritenuto che questa situazione non sia assimilabile a un “periodo di prova” come previsto dalla prassi, ma rappresenti invece un utilizzo continuato del bene, incompatibile con la qualifica di “bene nuovo”. Di conseguenza, il macchinario non può beneficiare del credito d’imposta, poiché il requisito di novità è considerato essenziale per l’agevolazione.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di fruire del credito d’imposta Transizione 4.0 per beni già utilizzati dall’acquirente in comodato, non riconoscendone il carattere di “bene nuovo” al momento dell’acquisto.

#Transizione4.0 #CreditoDImposta #InnovazioneIndustriale #AgenziadelleEntrate

28/7/2025

Ordinanza della Corte di cassazione, sezione Tributaria, n. 20611 del 22 luglio 2025

Cassazione n. 20611/2025: le spese nel processo tributario si compensano solo con gravi ragioni espresse chiaramente in sentenza, come da d.lgs. 546/92.
28/7/2025

Corte costituzionale sentenza n. 112 del 18 luglio 2025

Con la sentenza n. 112/2025, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 recante i requisiti per la qualifica di abitazione principale ai fini ICI...
18/6/2025

L’IVA nella gestione dei crediti ceduti: la rilevanza della causa T-184/25

Con ordinanza del 28 febbraio 2025 (causa T-184/25), la Corte amministrativa suprema della Finlandia...
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