18/11/2024

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 221 del 2024

Con la risposta n. 221 del 12 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta Transizione 4.0, il requisito della “novità” del bene strumentale non può essere soddisfatto se il bene è già stato utilizzato dall’acquirente prima dell’acquisto. Nel caso specifico, il macchinario è stato concesso in comodato gratuito alla società acquirente per oltre due anni prima della vendita definitiva.

L’Agenzia ha ritenuto che questa situazione non sia assimilabile a un “periodo di prova” come previsto dalla prassi, ma rappresenti invece un utilizzo continuato del bene, incompatibile con la qualifica di “bene nuovo”. Di conseguenza, il macchinario non può beneficiare del credito d’imposta, poiché il requisito di novità è considerato essenziale per l’agevolazione.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di fruire del credito d’imposta Transizione 4.0 per beni già utilizzati dall’acquirente in comodato, non riconoscendone il carattere di “bene nuovo” al momento dell’acquisto.

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31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

Con l’ordinanza n. 4781/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare...
31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

Con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato la nota di presa a carico per il pagamento di ritenute IRPEF...
31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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