18/11/2024

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 221 del 2024

Con la risposta n. 221 del 12 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta Transizione 4.0, il requisito della “novità” del bene strumentale non può essere soddisfatto se il bene è già stato utilizzato dall’acquirente prima dell’acquisto. Nel caso specifico, il macchinario è stato concesso in comodato gratuito alla società acquirente per oltre due anni prima della vendita definitiva.

L’Agenzia ha ritenuto che questa situazione non sia assimilabile a un “periodo di prova” come previsto dalla prassi, ma rappresenti invece un utilizzo continuato del bene, incompatibile con la qualifica di “bene nuovo”. Di conseguenza, il macchinario non può beneficiare del credito d’imposta, poiché il requisito di novità è considerato essenziale per l’agevolazione.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di fruire del credito d’imposta Transizione 4.0 per beni già utilizzati dall’acquirente in comodato, non riconoscendone il carattere di “bene nuovo” al momento dell’acquisto.

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15/9/2025

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 234 del 2025

Con la Risposta n. 234/2025, l’Agenzia ha chiarito che, in caso di più concordati preventivi presentati dallo stesso debitore...
15/9/2025

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 236 del 2025

Con la Risposta n. 236/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cambio del codice ATECO, reso necessario dall’aggiornamento...
8/9/2025

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 230 del 3 settembre 2025

’Agenzia delle Entrate ha stabilito che ad un immobile, acquistato in data 26 novembre 2021, che ha usufruito degli interventi di ristrutturazione “Superbonus”...
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