18/11/2024

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 221 del 2024

Con la risposta n. 221 del 12 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta Transizione 4.0, il requisito della “novità” del bene strumentale non può essere soddisfatto se il bene è già stato utilizzato dall’acquirente prima dell’acquisto. Nel caso specifico, il macchinario è stato concesso in comodato gratuito alla società acquirente per oltre due anni prima della vendita definitiva.

L’Agenzia ha ritenuto che questa situazione non sia assimilabile a un “periodo di prova” come previsto dalla prassi, ma rappresenti invece un utilizzo continuato del bene, incompatibile con la qualifica di “bene nuovo”. Di conseguenza, il macchinario non può beneficiare del credito d’imposta, poiché il requisito di novità è considerato essenziale per l’agevolazione.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di fruire del credito d’imposta Transizione 4.0 per beni già utilizzati dall’acquirente in comodato, non riconoscendone il carattere di “bene nuovo” al momento dell’acquisto.

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19/12/2025

Corte di cassazione, sentenza n. 38974 del 3 dicembre 2025

la Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della configurazione dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 11...
19/12/2025

Corte di Cassazione, ordinanza n. 38438 del 27 novembre 2025

la Suprema Corte ha affermato che la nuova formulazione dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 rende il reato...
19/12/2025

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 299 del 2 dicembre 2025

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ambito di un prestito obbligazionario one coupon, il disallineamento temporale...
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