18/11/2024

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 221 del 2024

Con la risposta n. 221 del 12 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta Transizione 4.0, il requisito della “novità” del bene strumentale non può essere soddisfatto se il bene è già stato utilizzato dall’acquirente prima dell’acquisto. Nel caso specifico, il macchinario è stato concesso in comodato gratuito alla società acquirente per oltre due anni prima della vendita definitiva.

L’Agenzia ha ritenuto che questa situazione non sia assimilabile a un “periodo di prova” come previsto dalla prassi, ma rappresenti invece un utilizzo continuato del bene, incompatibile con la qualifica di “bene nuovo”. Di conseguenza, il macchinario non può beneficiare del credito d’imposta, poiché il requisito di novità è considerato essenziale per l’agevolazione.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di fruire del credito d’imposta Transizione 4.0 per beni già utilizzati dall’acquirente in comodato, non riconoscendone il carattere di “bene nuovo” al momento dell’acquisto.

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22/6/2026

Cass. civ., Sez. V, ordinanza 17 giugno 2026, n. 20406

In materia di rimborsi tributari, il silenzio-rifiuto si forma automaticamente decorso il termine di 90 giorni...
22/6/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19073 dell’11 giugno 2026

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 19073/2026 ha ribadito il principio secondo cui la valutazione sull’inerenza dei costi...
22/6/2026

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 18 giugno 2026, n. 125

Con la risposta n. 125/2026 l’Agenzia delle Entrate esclude l’autonoma soggettività fiscale di un trust residente quando la concreta articolazione...
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