18/11/2024

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 222 del 2024

Nella risposta a interpello n. 222 del 13 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le sopravvenienze attive derivanti da un piano attestato di risanamento possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 88, comma 4-ter, del TUIR. La norma disciplina le agevolazioni fiscali sulle sopravvenienze derivanti da piani attestati ex art. 67, terzo comma, lettera d), della Legge Fallimentare, ora integrate nell’art. 56 del Codice della crisi d’impresa.

La citata disposizione consente di ridurre il carico fiscale sulle sopravvenienze attive derivanti dalla ristrutturazione dei debiti, a condizione che l’impresa si trovi in stato di crisi o insolvenza e intenda ripristinare il proprio equilibrio finanziario per proseguire l’attività.

L’Agenzia ha specificato che, perché si applichi l’agevolazione, il piano attestato di risanamento deve essere pubblicato nel registro delle imprese.

In conclusione, l’Agenzia conferma che, con la pubblicazione del piano nel registro, le sopravvenienze attive risultanti dal risanamento godono dell’esenzione parziale dalla tassazione, secondo quanto previsto dall’art. 88 del TUIR, comma 4-ter.

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29/9/2025

Ordinanza della Corte di cassazione n. 25863 del 22 settembre 2025

Con l’ordinanza n. 25863 del 22 settembre 2025, la Corte di cassazione ha affermato che la concessione dell’usufrutto...
29/9/2025

Corte di Cassazione ordinanza n. 25872 del 22 settembre 2025

Con l’ordinanza n. 25872/2025, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della presentazione dell’istanza di rimborso...
29/9/2025

Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 242 del 15 settembre 2025

Con la risposta ad interpello n. 242 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto acquirente...
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