25/11/2024

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 223 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 223 del 18 novembre 2024, ha precisato che le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni per la sospensione illegittima di lavori non costituiscono corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni. Di conseguenza, tali somme sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/1972.

In particolare, l’Agenzia ha confermato che la natura risarcitoria delle somme deriva:

  1. dalla mancata esecuzione dei lavori per decisione della stazione appaltante;
  2. dalla quantificazione effettuata secondo i criteri previsti dall’art. 160 del d.P.R. n. 207/2010 (spese generali infruttifere, mancato ammortamento, lesione dell’utile di impresa).

Per quanto riguarda l’imposta di registro, la scrittura privata transattiva che formalizza l’accordo tra le parti è soggetta a registrazione con applicazione dell’imposta proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (TUR), in quanto l’atto ha natura patrimoniale senza trasferimento di diritti reali.

In conclusione, le somme corrisposte a titolo di risarcimento per sospensioni illegittime sono escluse dall’IVA, ma l’accordo transattivo sottoscritto tra le parti è soggetto all’imposta di registro proporzionale.

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28/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026

Con l’ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026, la Cassazione ha affermato che in tema di impugnazione della cartella di pagamento e/o dell’intimazione di pagamento...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026

Con la risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in tema di agevolazione sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 150 del 2026

Alla realizzazione della nuova sede di un'associazione di promozione sociale è applicabile l'aliquota agevolata del 10% ove l'intervento integri...
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