25/11/2024

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 223 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 223 del 18 novembre 2024, ha precisato che le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni per la sospensione illegittima di lavori non costituiscono corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni. Di conseguenza, tali somme sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/1972.

In particolare, l’Agenzia ha confermato che la natura risarcitoria delle somme deriva:

  1. dalla mancata esecuzione dei lavori per decisione della stazione appaltante;
  2. dalla quantificazione effettuata secondo i criteri previsti dall’art. 160 del d.P.R. n. 207/2010 (spese generali infruttifere, mancato ammortamento, lesione dell’utile di impresa).

Per quanto riguarda l’imposta di registro, la scrittura privata transattiva che formalizza l’accordo tra le parti è soggetta a registrazione con applicazione dell’imposta proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (TUR), in quanto l’atto ha natura patrimoniale senza trasferimento di diritti reali.

In conclusione, le somme corrisposte a titolo di risarcimento per sospensioni illegittime sono escluse dall’IVA, ma l’accordo transattivo sottoscritto tra le parti è soggetto all’imposta di registro proporzionale.

#risarcimento #IVA #impostadiregistro #contrattiappalto #agenziadelleentrate

10/3/2026

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 51 del 25 febbraio 2026

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo posseduto da una persona fisica...
10/3/2026

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026

l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’estensione dei regimi agevolativi legati al rientro...
10/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3664 del 18 febbraio 2026

la Suprema Corte ha affermato che in tema di riscossione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato...
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci