L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 223 del 18 novembre 2024, ha precisato che le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni per la sospensione illegittima di lavori non costituiscono corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni. Di conseguenza, tali somme sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/1972.
In particolare, l’Agenzia ha confermato che la natura risarcitoria delle somme deriva:
- dalla mancata esecuzione dei lavori per decisione della stazione appaltante;
- dalla quantificazione effettuata secondo i criteri previsti dall’art. 160 del d.P.R. n. 207/2010 (spese generali infruttifere, mancato ammortamento, lesione dell’utile di impresa).
Per quanto riguarda l’imposta di registro, la scrittura privata transattiva che formalizza l’accordo tra le parti è soggetta a registrazione con applicazione dell’imposta proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (TUR), in quanto l’atto ha natura patrimoniale senza trasferimento di diritti reali.
In conclusione, le somme corrisposte a titolo di risarcimento per sospensioni illegittime sono escluse dall’IVA, ma l’accordo transattivo sottoscritto tra le parti è soggetto all’imposta di registro proporzionale.
#risarcimento #IVA #impostadiregistro #contrattiappalto #agenziadelleentrate