25/11/2024

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 224 del 2024

Con la risposta a interpello n. 224 del 19 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie sono qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h), del TUIR. Questa qualifica si applica anche ai corrispettivi percepiti per atti stipulati prima del 1° gennaio 2024, se il pagamento avviene successivamente e la costituzione è subordinata a una condizione sospensiva.

In particolare:

  1. I corrispettivi percepiti nel 2023: non sono tassabili come redditi diversi, poiché il terreno era stato acquisito per successione e, prima delle modifiche legislative, tali redditi non rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. h).
  2. I corrispettivi percepiti nel 2024: a seguito della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, tali somme sono tassabili come redditi diversi, determinati ai sensi dell’art. 71, comma 2, TUIR, applicando il principio di cassa e considerando la differenza tra quanto percepito e le spese specificamente inerenti.

In conclusione, per i corrispettivi percepiti nel 2024 si applica la nuova disciplina fiscale, anche se il contratto di costituzione del diritto di superficie era stato sottoscritto nel 2023, ma condizionato al verificarsi di eventi sospensivi nel 2024.

#redditidiversi #dirittodisuperficie #LeggediBilancio2024 #AgenziadelleEntrate

28/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026

Con l’ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026, la Cassazione ha affermato che in tema di impugnazione della cartella di pagamento e/o dell’intimazione di pagamento...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026

Con la risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in tema di agevolazione sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 150 del 2026

Alla realizzazione della nuova sede di un'associazione di promozione sociale è applicabile l'aliquota agevolata del 10% ove l'intervento integri...
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci