Con la risposta a interpello n. 224 del 19 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie sono qualificati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h), del TUIR. Questa qualifica si applica anche ai corrispettivi percepiti per atti stipulati prima del 1° gennaio 2024, se il pagamento avviene successivamente e la costituzione è subordinata a una condizione sospensiva.
In particolare:
- I corrispettivi percepiti nel 2023: non sono tassabili come redditi diversi, poiché il terreno era stato acquisito per successione e, prima delle modifiche legislative, tali redditi non rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. h).
- I corrispettivi percepiti nel 2024: a seguito della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, tali somme sono tassabili come redditi diversi, determinati ai sensi dell’art. 71, comma 2, TUIR, applicando il principio di cassa e considerando la differenza tra quanto percepito e le spese specificamente inerenti.
In conclusione, per i corrispettivi percepiti nel 2024 si applica la nuova disciplina fiscale, anche se il contratto di costituzione del diritto di superficie era stato sottoscritto nel 2023, ma condizionato al verificarsi di eventi sospensivi nel 2024.
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