17/6/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 119 dell’8 giugno 2026

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 119/2026, ha affermato che l’agevolazione maggiorata per interventi di ristrutturazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale all’inizio o, in alternativa, al termine dei lavori.


Nel caso di specie, il contribuente istante, un ufficiale delle Forze Armate, rappresenta di aver acquistato insieme alla moglie, nel mese di gennaio 2026, un’unità immobiliare residenziale presso la quale hanno trasferito la residenza anagrafica e avviato gli interventi di recupero edilizio rientranti tra quelli agevolabili indicati nell’art. 16-bis del TUIR per i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi, sulla base di un titolo idoneo. In particolare, il contribuente intende fruire dell’aliquota maggiorata del 50% per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall’art. 16, comma 1, secondo periodo del D.L. n. 63/2013. L’istante rappresenta inoltre la propria intenzione di concludere i lavori nello stesso anno al termine dei quali utilizzare l’unità abitativa come abitazione principale. Tuttavia, nel mese di giugno 2026, il contribuente sarà trasferito d’autorità presso altra sede per circa 2 anni e con l’intera famiglia dimorerà presso una diversa abitazione, concedendo in locazione l’immobile oggetto degli interventi agevolati.


Pertanto, in sede di interpello, chiede all’Agenzia delle Entrate di poter usufruire della maggiorazione dell’aliquota di detrazione d’imposta nonostante la locazione avvenga nel corso dell’anno d’imposta 2026 fino ai successivi 2 anni e, dunque, nonostante l’immobile non sia più adibito ad abitazione principale già a partire dal 2026, alla luce del chiarimento reso con la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, secondo cui, se nei successivi anni d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più adibito ad abitazione principale, è possibile continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata.


L’Amministrazione finanziaria, nel rendere il proprio parere, richiama proprio la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, laddove ha chiarito che, fermi tutti gli altri requisiti di legge, è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, il contribuente "risulti titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente" e che "l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale".

Con riferimento al requisito dell’abitazione principale, con la medesima circolare si è ritenuta applicabile, conformemente ai chiarimenti resi in materia di Superbonus con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023, la definizione di abitazione principale contenuta nell’art. 10, comma 3-bis, TUIR, ossia quella "nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente". Infine, la circolare ha precisato che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta per le spese sostenute per i predetti interventi "a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori".


Pertanto, con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ritiene che il contribuente, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla norma, possa fruire, per le spese sostenute nel 2026, della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, nella misura maggiorata del 50% prevista dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013, a condizione che l’unità immobiliare oggetto degli interventi sia effettivamente adibita, a conclusione dei lavori, ad abitazione principale.


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