28/7/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 134/2026, ha fornito chiarimenti in merito al termine entro il quale un immobile deve essere destinato all’utilizzo diretto, in attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale dell’ETS, ai fini dell’agevolazione prevista dall’art. 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastali.


Nel caso di specie, la Fondazione istante, iscritta al RUNTS, rappresenta di aver acquistato un immobile nel 2022 con lo scopo di utilizzarlo direttamente per lo svolgimento della propria attività di interesse generale avvalendosi dei benefici fiscali previsti in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale dal menzionato art. 82, nella parte in cui prevede che tali imposte sono dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore degli ETS, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro 5 anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso.

Tuttavia, per mutate esigenze organizzative, nel 2026 l’ente ha acquistato un nuovo fabbricato nel quale concentrare le attività, ivi comprese quelle svolte nell’immobile in questione e, pertanto, avrebbe intenzione di cedere a terzi tale immobile prima del decorso dei 5 anni dall’acquisto. In particolare, la Fondazione chiede di sapere se, nel caso di vendita entro il quinquennio dall’acquisto, possa conservare i benefici fiscali.


Con riferimento al primo quesito, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la disposizione in esame prescrive, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, la necessità dell’utilizzo diretto del bene all’attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale dell’ente e stabilisce che detta destinazione debba verificarsi entro 5 anni dal trasferimento. Di contro, non prevede il recupero a tassazione in caso di alienazione dell’immobile prima dei 5 anni. Unica ipotesi di decadenza è quella prevista dal secondo periodo del comma 4 nei soli casi di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale.


L’Agenzia delle Entrate, al fine di risolvere il quesito, richiama l’analoga disposizione agevolativa – ora non più in vigore – prevista per le ONLUS e contenuta nell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR. Ebbene, con le circolari nn. 168/1998 e 18/E/2013, l’Amministrazione finanziaria aveva già chiarito che le uniche cause di decadenza si verificano nelle ipotesi di dichiarazione mendace e di mancata effettiva utilizzazione del bene per lo svolgimento della propria attività istituzionale nel biennio.


Pertanto, conformemente alla disciplina agevolativa previgente, l’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 82, comma 4, del CTS appare subordinata non al mantenimento della proprietà dell’immobile per il periodo temporale indicato dalla norma, bensì unicamente alla circostanza che il bene acquistato sia direttamente utilizzato dall’acquirente, entro i cinque anni, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale. La previsione del termine quinquennale costituisce, dunque, solo il limite massimo entro cui deve realizzarsi la destinazione a fini istituzionali dichiarata dalla Fondazione e non introduce una causa autonoma di decadenza in caso di cessione del bene entro il quinquennio dall’acquisto.


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