Con l’ordinanza n. 23044/2026, la Suprema Corte ha affrontato la questione della sussistenza di un litisconsorzio necessario in appello tra Ente impositore e Agente della Riscossione.
Nel caso di specie, il contribuente aveva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale l’intimazione di pagamento, con la quale la Riscossione aveva richiesto il pagamento di una cartella di pagamento e di un avviso di accertamento, lamentando vizi della notifica sia dell’intimazione di pagamento sia del prodromico avviso di accertamento. Rimasta contumace in primo grado, la Riscossione non viene evocata nel giudizio di appello promosso dall’Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Regionale, dopo aver ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente della Riscossione, aveva accolto l’appello.
Con il primo motivo di ricorso per cassazione, il contribuente deduce la violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 546/1992 per la mancata notifica alla Riscossione dell’atto di appello. Secondo la tesi del ricorrente, diversamente da quanto affermato dai giudici di secondo grado, nel ricorso introduttivo erano state mosse censure anche all’intimazione di pagamento e, quindi, al procedimento di riscossione. Conseguentemente, anche l’Agente della Riscossione avrebbe dovuto partecipare al giudizio di appello.
La Suprema Corte ritiene fondato il motivo con conseguente assorbimento degli alti.
I giudici di legittimità ricordano che la questione della sussistenza di un litisconsorzio necessario in appello tra Ente impositore e Agente della Riscossione nei giudizi avverso cartelle di pagamento e/o intimazioni di pagamento è stata già affrontata dalla Cassazione.
Nelle ipotesi di impugnazione da parte del contribuente di una cartella di pagamento e/o di un’intimazione di pagamento in cui si deducono vizi sia della pretesa tributaria sottostante sia della procedura di riscossione, qualora sia l’Ente impositore sia l’Agente della Riscossione siano stati chiamati in giudizio, la Riscossione è litisconsorte necessario processuale in causa dipendente, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., avendo la controversia ad oggetto l’impugnazione di un’intimazione di pagamento anche per motivi sostanziali afferenti la fondatezza della pretesa tributaria di cui è titolare.
Nel caso di specie, la mancata notificazione alla Riscossione dell’impugnazione della sentenza di primo grado, proposta dall’Agenzia delle Entrate solo nei confronti del contribuente, si è tradotta nel difetto di contraddittorio nei confronti di una parte litisconsorte necessaria, dal momento che il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di un’intimazione di pagamento non solo per vizi propri (di notifica) ma anche per vizi relativi agli atti prodromici relativi all’obbligazione tributaria.
Pertanto, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in tema di impugnazione della cartella di pagamento e/o dell’intimazione di pagamento, di regola non sussiste un litisconsorzio necessario sostanziale tra l’Agente della Riscossione e l’Amministrazione finanziaria ma, ove le censure abbiano investito anche il merito della pretesa tributaria, vi è una legittimazione concorrente dei due enti e si configura un litisconsorzio necessario processuale in ragione della inscindibilità delle cause, qualora siano stati entrambi presenti nella precedente fase del giudizio.
I giudici di legittimità, dunque, hanno disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado perché proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente della Riscossione.
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