29/9/2025

Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 242 del 15 settembre 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 242/2025, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare la detrazione ex art. 16-bis, comma 3 del TUIR e la detrazione ex art. 16 del D.L. n. 63/2013 in caso di trasferimento al soggetto acquirente.

Il soggetto istante, nel caso di specie, acquistava da un’impresa di costruzione un’unità immobiliare unifamiliare, che, alla data del rogito, risultava ancora in corso di costruzione essendo stati completati i soli lavori strutturali. Dalla documentazione finale Sisma Bonus si evinceva che, in virtù di interventi edilizi realizzati sull’immobile, il rischio sismico era stato diminuito di due classi. Posto che, come chiarito con la risoluzione n. 14 dell’8 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile usufruire dei benefici Sismabonus sull’acquisto di immobili anche in corso di costruzione purché siano stati conclusi i lavori strutturali con conseguente miglioramento della classe sismica, le parti, all’atto di vendita, concordavano che la detrazione non fruita dall’impresa venditrice fosse trasferita all’acquirente.

Mediante il quesito rivolto all’Amministrazione finanziaria nel caso in questione il soggetto istante chiede se, in aggiunta alla detrazione di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2013, possa beneficiare anche della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, comma 3, TUIR, dal momento che quest’ultima agevolazione è calcolata sulla base di un importo forfettario del 25% o del 50% del prezzo di vendita dell’immobile, che prescinde dai costi sostenuti per l’intervento di riduzione del rischio sismico.

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio parere, richiama la prassi rilevante in materia.

In particolare, la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, in primo luogo, chiarisce che, in caso di rogito stipulato prima della fine dei lavori, è possibile usufruire della detrazione IRPEF solo dall’anno d’imposta in cui i lavori sono stati ultimati e solo se, al termine dei lavori, le unità immobiliari rientrano nelle categorie catastali ammesse al beneficio.

In secondo luogo, la medesima circolare precisa che, in caso di effettuazione sul medesimo edificio sia di interventi antisismici sia di interventi di recupero edilizio, il limite di spesa agevolabile è unico in quanto riferito al singolo immobile ed è pari ad Euro 96.000.

Infine, la circolare citata chiarisce che, dal momento che le norme sul Sismabonus richiamano gli interventi anti-sismici previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, tale ultima norma deve essere considerata la norma di riferimento e, conseguentemente, tutti i chiarimenti forniti inerenti tale disposizione devono intendersi riferiti, in via generale e ove compatibili, anche al Sismabonus.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate richiama una risposta ad interpello pubblicata il 24 giugno 2021, in cui si afferma la possibilità di fruizione della detrazione IRPEF sullo stesso immobile su cui la società cedente che ha ristrutturato l’edificio oggetto di cessione benefici, ai fini IRES, della detrazione in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche. E ciò in virtù del fatto che il calcolo della detrazione è basato sul costo sostenuto per tali ultimi interventi, diverso dal prezzo globale.

Pertanto, sulla base della prassi esistente in materia, l’Agenzia delle Entrate afferma, in relazione al caso di specie, che l’istante acquirente, al quale è stata trasferita la detrazione prevista dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 non utilizzata dalla società venditrice, può fruire della detrazione prevista dall’art. 16-bis, comma 3, del TUIR, purché vengano rispettati il limite complessivo di spesa e le ulteriori condizioni previste dalla norma nonché il presupposto dell’ultimazione dei lavori, che determinerà il periodo d’imposta a partire dal quale è possibile fruire dell’agevolazione.

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29/9/2025

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