30/3/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 85 del 26 marzo 2026

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 85/2026, ha affermato che è possibile riattribuire alla società tra professionisti (STP) le ritenute maturate nei periodi antecedenti la riorganizzazione.
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Il caso riguarda un’associazione professionale per l’esercizio in forma associata della libera professione di consulente del lavoro trasformatasi, a far data dal 1° gennaio 2026, in Società tra professionisti a responsabilità limitata. Lo studio produce reddito di lavoro autonomo che, in sede di dichiarazione dei redditi, è attribuito pro-quota per trasparenza ai soci ai sensi dell’art. 5 del TUIR. I compensi sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973, anch’essa attribuita pro-quota per trasparenza ai soci in sede dichiarativa. In caso di mancato utilizzo da parte dell’associato, tali ritenute possono essere riattribuite all’associazione. A seguito dell’operazione di riorganizzazione, il reddito prodotto si qualifica come reddito d’impresa.
Pertanto, l’associazione chiede chiarimenti in merito alla possibilità per i soci di attribuire, in sede dichiarativa, le ritenute non utilizzate e relative ai precedenti periodi d’imposta all’associazione nel frattempo trasformatasi in STP.
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L’Agenzia delle Entrate fa presente che il D.Lgs. n. 192/2024, introducendo l’art. 5, comma 1, lett. d), nell’art. 177-bis del TUIR, ha previsto il regime di neutralità fiscale alle operazioni di riorganizzazione degli studi professionali, comprese le trasformazioni da associazioni professionali a STP. La neutralità dell’operazione è subordinata alla condizione che la società neocostituita subentri nelle posizioni attive e passive del soggetto ante trasformazione, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.
La circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009 ha già chiarito che i soci o associati possono acconsentire espressamente a che le ritenute non utilizzate a seguito dello scomputo del debito Irpef possano essere trasferite e utilizzate in compensazione dalla società o dall’associazione.
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Peraltro, l’art. 2498 c.c. prevede che il soggetto risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi dell’ente che effettua la trasformazione e prosegue in tutti i rapporti giuridici già in essere.
Applicando tale principio al caso di specie, l’Amministrazione finanziaria afferma che, qualora una parte delle ritenute ri-trasferite dovesse eccedere le imposte dovute dall’associazione, le ritenute in eccedenza potranno essere utilizzate dalla STP sottoforma di credito.
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