30/3/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 85 del 26 marzo 2026

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 85/2026, ha affermato che è possibile riattribuire alla società tra professionisti (STP) le ritenute maturate nei periodi antecedenti la riorganizzazione.

Il caso riguarda un’associazione professionale per l’esercizio in forma associata della libera professione di consulente del lavoro trasformatasi, a far data dal 1° gennaio 2026, in Società tra professionisti a responsabilità limitata. Lo studio produce reddito di lavoro autonomo che, in sede di dichiarazione dei redditi, è attribuito pro-quota per trasparenza ai soci ai sensi dell’art. 5 del TUIR. I compensi sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%, ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973, anch’essa attribuita pro-quota per trasparenza ai soci in sede dichiarativa. In caso di mancato utilizzo da parte dell’associato, tali ritenute possono essere riattribuite all’associazione. A seguito dell’operazione di riorganizzazione, il reddito prodotto si qualifica come reddito d’impresa.
Pertanto, l’associazione chiede chiarimenti in merito alla possibilità per i soci di attribuire, in sede dichiarativa, le ritenute non utilizzate e relative ai precedenti periodi d’imposta all’associazione nel frattempo trasformatasi in STP.

L’Agenzia delle Entrate fa presente che il D.Lgs. n. 192/2024, introducendo l’art. 5, comma 1, lett. d), nell’art. 177-bis del TUIR, ha previsto il regime di neutralità fiscale alle operazioni di riorganizzazione degli studi professionali, comprese le trasformazioni da associazioni professionali a STP. La neutralità dell’operazione è subordinata alla condizione che la società neocostituita subentri nelle posizioni attive e passive del soggetto ante trasformazione, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.
La circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009 ha già chiarito che i soci o associati possono acconsentire espressamente a che le ritenute non utilizzate a seguito dello scomputo del debito Irpef possano essere trasferite e utilizzate in compensazione dalla società o dall’associazione.

Peraltro, l’art. 2498 c.c. prevede che il soggetto risultante dalla trasformazione conserva i diritti e gli obblighi dell’ente che effettua la trasformazione e prosegue in tutti i rapporti giuridici già in essere.
Applicando tale principio al caso di specie, l’Amministrazione finanziaria afferma che, qualora una parte delle ritenute ri-trasferite dovesse eccedere le imposte dovute dall’associazione, le ritenute in eccedenza potranno essere utilizzate dalla STP sottoforma di credito.

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