Con la pronuncia n. 12324 del 2 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità della cartella di pagamento fondata su una pretesa tributaria transatta in forza del decreto del Tribunale di omologa dell’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento ex lege n. 3/2012.
Nel caso di specie, la contribuente, a seguito della comunicazione di irregolarità derivante da controllo automatizzato ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, aveva aderito ad un piano di rateizzazione. Tuttavia, non avendo provveduto al versamento delle rate successiva alla prima, era decaduta dal beneficio della rateazione con conseguente emissione della cartella di pagamento. Parallelamente, era stata avviata una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012, culminata con l’omologazione dell’accordo da parte del Tribunale, nel quale rientrava anche il debito di cui alla cartella in questione, trattandosi di atto transattivo avente ad oggetto tutti i debiti sorti anteriormente all’omologa.
Con ricorso per Cassazione la ricorrente lamenta che la CTR ha errato nel ritenere legittima la cartella di pagamento in quanto non era stata fornita la prova dell’integrale pagamento delle somme previste nell’accordo. Secondo la sua versione, l’accordo omologato è obbligatorio per i creditori anteriori dal momento in cui è stata eseguita la pubblicità fino ad eventuale risoluzione giudiziale dello stesso da parte di ciascun creditore, con recupero di quanto dovuto. Pertanto, qualora la contribuente non avesse provveduto al pagamento delle rate, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto dapprima chiedere al Tribunale la risoluzione o l’annullamento dell’accordo e, solo successivamente, procedere al recupero del credito.
Ebbene, la Legge n. 3/2012 prevede, all’art. 7, che il debitore, in stato di sovraindebitamento, può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento, all’art. 12, - nella formulazione vigente ratione temporis - che l’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ed infine, all’art. 14, comma 2, che se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
La Cassazione equipara l’istituto dell’accordo di composizione della crisi all’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis l.fall., nel cui ambito è prevista la possibilità di sottoscrizione di un atto di transazione fiscale omologato dal giudice delegato.
In conseguenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 159/2015, l’art. 25, comma 1-bis, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973 prevede che l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella sono possibili solo laddove venga meno la transazione fiscale, in conseguenza dell’inadempimento del contribuente. La ratio è evidente: fin quando il contribuente provvede al pagamento delle somme alle scadenze pattuite, l’Amministrazione finanziaria non ha motivo di intimare il pagamento di somme il cui termine di pagamento indicato nel piano di rateazione non è ancora venuto a scadenza. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche per il periodo anteriore alle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 159/2015, poiché, anche prima di esse, pur in assenza di una espressa disposizione di legge disciplinante i rapporti tra i crediti oggetto di transazione e l’obbligo dell’Ufficio di procedere alla notifica della cartella entro i termini decadenziali di cui all'art. 25 cit., l’esistenza di una transazione fiscale perfezionatasi e puntualmente eseguita dal contribuente debitore esclude un qualsiasi pregiudizio per l’Amministrazione finanziaria.
Pertanto, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: "l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, per il recupero di somme incluse nella transazione fiscale di cui all’art. 7 e segg. della legge n. 3 del 2020 (poi integrata e superata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), è possibile, nell’ipotesi di mancato assolvimento integrale e tempestivo dei pagamenti dovuti in adempimento della stessa - anche per il periodo anteriore all’introduzione del comma 1-bis, lett. c) dell’art. 25 del DPR n. 602/73 - soltanto successivamente alla pubblicazione del decreto dichiarativo della risoluzione o dell’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 14 della medesima legge, che comporta la riespansione del potere impositivo".
#composizionedellacrisi #cartelladipagamento #transazionefiscale #rateazione
