12/5/2026

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12225 del 1 maggio 2026

Con la pronuncia n. 12225 del 1° maggio 2026, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, si è definitivamente pronunciata sulla questione di diritto relativa alla giurisdizione – tributaria ovvero ordinaria – delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento esecutivi concernenti il canone unico patrimoniale.


Preliminarmente, la Corte rileva come la problematica attiene alla corretta qualificazione, tributaria o meno, del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. canone unico patrimoniale o CUP), che ha sostituito e riunito in un’unica forma di prelievo quattro prelievi tributari (TOSAP, ICP, DPA, CIMP), la prestazione patrimoniale costituita dalla COSAP, il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province, nonché "qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".
Ebbene, sul punto, in seno alla giurisprudenza di merito, si sono formati tre distinti orientamenti: secondo un primo orientamento la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, dovendosi attribuire al CUP, al di là delle indicazioni formali attribuite dal legislatore, natura sostanziale di tributo; un secondo orientamento afferma la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo mere pretese patrimoniali della Pubblica Amministrazione, prive di valenza provvedimentale; un terzo orientamento, intermedio, reputa che si debba valutare caso per caso, in relazione al contenuto della pretesa.


A fronte di questi orientamenti, le Sezioni Unite rilevano che il CUP è stato introdotto nell’ottica di semplificare il prelievo fiscale, accorpando svariate forme di entrate di diversa natura giuridica con una riqualificazione come erogazione "patrimoniale". Tuttavia, la denominazione non può ritenersi sufficiente ad inquadrare o escludere il prelievo dalla giurisdizione del giudice tributario, dal momento che l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 dispone che "sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati". Secondo la Corte costituzionale – al cui principio si sono attenute costantemente anche le Sezioni Unite – una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tali requisiti tipici: doverosità della prestazione, nel senso che il tributo comporta una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo con attribuzione delle somme ad un ente pubblico; imposizione autoritativa, nel senso che i soggetti tenuti al pagamento sono impossibilitati a sottrarsi a tale obbligo; assenza di un rapporto sinallagmatico; destinazione al finanziamento della spesa pubblica.


A tal fine, la Suprema Corte effettua un’indagine sul presupposto del canone, individuato dal comma 819 nell’occupazione del suolo pubblico o nella diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusive.
In primo luogo, afferma che la prestazione presenta il carattere della doverosità ed è idonea a determinare una decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo. Il CUP, infatti, è dovuto in forza di una determinazione legislativa che impone che la disciplina del canone sia regolata tramite i Regolamenti da adottare dal consiglio comunale o provinciale. Si tratta, dunque, di atti di evidente natura autoritativa: i soggetti sono tenuti al pagamento in assenza di alcuna contrattazione tra questi ultimi e gli enti competenti.
In secondo luogo, è assente un rapporto sinallagmatico e, in ogni caso, la decurtazione non incide, né modifica un rapporto di natura contrattuale.


Infine, il CUP è evidentemente diretto a concorrere alle spese pubbliche. Infatti, la natura degli enti destinatari (Comuni, Province e Città metropolitane) e l’assenza di vincoli di destinazione portano inevitabilmente a concludere che le spese cui saranno destinate le risorse recuperate con il nuovo canone debbono essere pubbliche, perché funzionali all’espletamento delle attività e funzioni svolte dall’ente locale nell’interesse della propria collettività.


In via definitiva, le Sezioni Unite affermano che il CUP, pur qualificato come "patrimoniale" e ancorché ancorato a due distinti elementi costitutivi, è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: doverosità dell’imposizione, assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione e destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche. Ne deriva che il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.


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12/5/2026

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