Con la sentenza n. 16218 del 5 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che la cancellazione di una società dal Registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito commesso dall’Ente ex d.lgs. n. 231/2001.
La vicenda trae origine dalla condanna di una società per l’illecito amministrativo dipendente dai reati presupposto di cui agli artt. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e 316-bis c.p. (malversazione di erogazioni pubbliche). Nel corso del giudizio di legittimità, la difesa depositava documentazione attestante la definitiva cancellazione della società dal Registro delle imprese a seguito della conclusione della fase liquidatoria. La Corte d’Appello dell’Aquila, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, aveva condannato la società per i menzionati reati presupposti. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, aderendo all’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, afferma che la cancellazione della società produce l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d.lgs. n. 231/2001, configurandosi una situazione assimilabile alla morte dell’imputato nel processo penale.
La pronuncia prende atto dell’esistenza di un contrasto interpretativo in dottrina e in giurisprudenza dato dalla mancata previsione, nel citato d.lgs., delle conseguenze sul piano penale della estinzione dell'ente a seguito della cancellazione della società dal Registro delle imprese. Un primo orientamento negava, infatti, effetti estintivi alla cancellazione dell’ente, valorizzando l’assenza di una espressa previsione normativa e il rischio di cancellazioni "di comodo" finalizzate a sottrarsi alle conseguenze di una pronuncia giudiziaria.
La Corte aderisce invece all’opposto indirizzo ermeneutico, fondato sull’evoluzione della giurisprudenza civile successiva alla riforma del diritto societario del 2003. In particolare, l’art. 2495, comma 2, del c.c., come interpretato dalle Sezioni Unite civili, sancisce l’efficacia costitutiva della cancellazione dal Registro delle imprese anche in presenza di rapporti pendenti o debiti non definiti.
Muovendo da tale presupposto, la Cassazione ritiene che l’ente estinto non possa più essere destinatario di sanzioni interdittive o pecuniarie, stante l’assenza di un soggetto giuridico sul quale le stesse possano utilmente incidere. Viene altresì esclusa la possibilità di trasferire l’obbligazione sanzionatoria a soci o liquidatori, in ossequio ai principi di responsabilità personale e di colpevolezza sanciti dall’art. 27 Cost. e recepiti dall’art. 27 del d.lgs. n. 231/2001.
La Corte evidenzia, inoltre, che l’equiparazione tra cancellazione della società e liquidazione giudiziale non risulta corretta, poiché quest’ultima non determina l’estinzione dell’ente, che è sempre subordinata alla cancellazione dal Registro delle imprese.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinto l’illecito amministrativo per sopravvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese.
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