L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 10/2026, è intervenuta sul trattamento, ai fini dell’imposta di registro, del decreto di esdebitazione emesso ai sensi dell’art. 283 CCII.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che il decreto di esdebitazione emesso ai sensi dell’art. 283 CCII è certamente soggetto all’imposta in quanto rientrante nell’ambito degli "atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio" menzionati dall’art. 37 TUR. La tassazione di tali atti è disciplinata dall’art. 8, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, la cui lett. c) assoggetta all’imposta proporzionale dell’1% gli atti "di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale" e la cui lett. d) assoggetta all’imposta in misura fissa gli atti "non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale".
Ai fini dell’individuazione della misura applicabile, assume rilievo l’art. 20 del TUR, laddove prevede che l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione. Pertanto, occorre individuare il contenuto intrinseco e gli effetti giuridici del decreto di esdebitazione.
L’art. 278 CCII definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti e la conseguente inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso. L’inesigibilità opera, pertanto, nei confronti del debitore esdebitato, senza determinare l’estinzione dei diritti vantati dai creditori nei confronti degli altri obbligati.
Più nello specifico, l’art. 283 del CCII disciplina l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ossia quella del debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. In caso di esdebitazione resta in ogni caso ferma l’esigibilità del debito se entro 3 anni dal decreto sopravvengano utilità ulteriori che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. Ai fini della concessione dell’esdebitazione il giudice deve valutare la meritevolezza del debitore e verificare l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.
Sulla natura e sugli effetti del decreto di esdebitazione, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza del 1° giugno 2026, n. 17174, seppur con riferimento all’art. 143 della l. fall., applicabile ratione temporis, il quale presenta profili di continuità, quanto agli effetti del beneficio, con l’esdebitazione del debitore incapiente oggi regolata dall’art. 283 del CCII. La Cassazione effettua una distinzione importante tra l’oggetto dell’accertamento svolto dal giudice e l’effetto che produce il decreto. La pronuncia del giudice ha ad oggetto l’accertamento della condotta del debitore e attribuisce al beneficiario lo "status di soggetto esdebitato" ed in questa prospettiva non assume un contenuto patrimoniale. Diverso è l’effetto prodotto dall’accertamento, ossia impedire l’azione di recupero o esecutiva nei confronti del debitore esdebitato, senza tuttavia determinare l’estinzione dei rapporti obbligatori, dal momento che, in primo luogo, rimangono impregiudicati i diritti degli altri obbligati e, in secondo luogo, i creditori possono soddisfarsi sulle utilità eventualmente sopravvenute nei successivi 3 anni.
Pertanto, ai fini dell’imposta di registro, il decreto di esdebitazione rientra tra gli atti che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, pertanto deve essere ricondotto alla lett. d) dell’art. 8, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR ed è, quindi, assoggettato all’imposta di registro in misura fissa.
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