Con la Risposta ad interpello n. 194 del 28 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile l’art. 51, co. 2, lett. g) e co. 2-bis del TUIR al caso in cui il piano di assegnazione gratuita delle azioni da parte di una Società ai suoi dipendenti preveda l’esclusione per coloro che non abbiano maturato almeno tre anni di anzianità di servizio e per coloro che appartengono ai massimi livelli apicali del Gruppo.
Nel caso di specie, l’Istante è una società italiana, attiva nella distribuzione di materiale elettrico in Italia, facente parte di un Gruppo leader mondiale nel settore. Il Gruppo in questione intende assegnare a livello mondiale ai propri dipendenti le azioni di una società per azioni detenente circa il 13% del capitale della Capogruppo.
Il piano dell’assegnazione prevede che siano idonei i dipendenti che:
i) abbiano maturato almeno tre anni di anzianità di servizio al momento di delibera del piano;
ii) non abbiano dato preavviso di dimissioni alla data della delibera;
iii) non appartengano ai massimi livelli apicali del Gruppo, aventi già diversi piani incentivanti.
I dipendenti inclusi sarebbero, dunque, pari all’85% del totale, senza distinzione di categoria, mansioni, livelli o rendimenti.
Ciò posto, ciò che l’Istante richiede è di conoscere se, nel caso di specie, possa ritenersi soddisfatto il requisito della "generalità dei dipendenti" ai sensi di quanto statuito dall’art. 51, co. 2, lett. g) e co. 2-bis del TUIR.
L’art. 51, co. 2, lett. g) del TUIR stabilisce che il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, per un importo non superiore a euro 2.065,83, non concorrano a formare il reddito, a patto che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione.
Nel pronunciarsi sul quesito mosso dall’Istante, l’Agenzia ha ribadito che la ratio stante alla base del requisito della "generalità dei dipendenti" è quella di evitare che, dalla distribuzione delle azioni, possa determinarsi una disparità di trattamento tra i dipendenti, basata ad esempio sulle diverse articolazioni dell’orario di lavoro o delle mansioni svolte.
Ciò considerato, l’Agenzia ha ritenuto che le modalità di assegnazione delle azioni previste dall’Istante nel caso di specie consentano la partecipazione dei lavoratori "a prescindere dal tipo di contratto di lavoro instaurato e senza che assuma alcuna rilevanza il tipo di servizio svolto presso la Società".
Difatti, l’esclusione prevista dall’Istante per i dipendenti che non hanno maturato il periodo di tre anni di permanenza non configura un’ipotesi di disparità di trattamento tra i lavoratori; al contrario, tale requisito ha il solo fine di garantire l’effettivo inserimento in azienda del dipendente. Quanto all’esclusione dal piano di assegnazione di quei lavoratori che ricoprono i massimi livelli apicali, tale esclusione è giustificata dal fatto che essi hanno già dei piani incentivanti.
Pertanto, l’Agenzia ha affermato che le esclusioni stabilite dal Piano di assegnazione dell’Istante siano compatibili con il requisito della "generalità" sancito dalla norma. Di conseguenza, l’Agenzia ha affermato che al caso in esame, a patto che vengano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla norma non oggetto del quesito, potrà applicarsi l’art. 51, co. 2, lett. g) e co. 2-bis del TUIR.
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