Con l'ordinanza n. 27658 del 23 ottobre 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti alla produzione documentale nel processo tributario, con particolare riferimento alla preclusione prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.
La controversia riguardava un accertamento IRPEF nei confronti del socio unico di una S.r.l., al quale erano stati imputati utili extracontabili derivanti dalla vendita di un immobile. Il contribuente aveva prodotto in giudizio alcune fatture relative a lavori di ristrutturazione, che il giudice di merito aveva ritenuto inutilizzabili perché non esibite durante la fase amministrativa.
La Corte ha ribadito che la mancata produzione di documenti in sede di accertamento non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità in giudizio, dovendosi verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
In particolare, occorre accertare che la richiesta di esibizione sia stata rivolta direttamente al contribuente e che abbia avuto carattere specifico e puntuale, nonché valutare l'eventuale impossibilità, per causa a lui non imputabile, di adempiervi tempestivamente.
Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 137/2025, la Cassazione ha inoltre evidenziato che la preclusione probatoria deve essere interpretata in senso fortemente restrittivo, trovando applicazione soltanto rispetto agli elementi informativi dal contenuto univocamente favorevole al contribuente, con esclusione di quelli aventi contenuto misto.
Nel caso esaminato, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito per non aver effettuato le necessarie verifiche, accogliendo il ricorso del contribuente e disponendo il rinvio per un nuovo esame.
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