Con la Risoluzione n.50 del 3 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito applicativo dell’art. 30-ter del d.P.R. 633/1972, il quale disciplina la restituzione dell’IVA non dovuta.
Il chiarimento nasce da casi in cui un rapporto contrattuale viene riqualificato come somministrazione di lavoro, comportando il recupero dell’IVA inizialmente esposta in fattura.
Secondo l’Agenzia: (i) il soggetto passivo può chiedere il rimborso dell’imposta non dovuta entro due anni dal versamento o, se successivo, dal momento in cui si verifica il presupposto per la restituzione; (ii) in caso di accertamento definitivo che rilevi un’IVA non dovuta, la domanda di rimborso può essere presentata dal cedente/prestatore entro due anni dall’avvenuta restituzione al cliente dell’importo indebitamente addebitato; (iii) la restituzione è esclusa in presenza di frode fiscale.
In conclusione, la risoluzione ha ribadito che la neutralità dell’imposta nei rapporti genuini va garantita: il rimborso dell’IVA non dovuta è ammesso se il contribuente dimostra la restituzione effettiva dell’imposta al cliente e l’assenza di qualsiasi intento fraudolento.
#agenziadelleentrate#IVA #rimborsoIVA #frodefiscale #prassi #riqualificazione