Con la Risposta n. 128/2026 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato gli effetti, ai fini del Gruppo IVA, della fusione per incorporazione tra le società rappresentanti di due distinti Gruppi IVA, chiarendo quando le società appartenenti al gruppo incorporato possano entrare a far parte del Gruppo IVA dell'incorporante.
L'Amministrazione ha evidenziato che il principio generale della successione universale disciplinato dall'art. 2504-bis c.c. opera anche nell'ambito del Gruppo IVA, determinando il subentro dell'incorporante in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'incorporata, compresi i vincoli finanziari, economici e organizzativi già esistenti nei confronti delle società controllate.
Secondo l'Agenzia, in una fattispecie in cui entrambe le società rappresentano già un Gruppo IVA autonomamente costituito, l'applicazione del termine ordinario previsto dall'art. 70-quater, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 risulterebbe incompatibile con i principi cardine dell'istituto, ed in particolare con quello dell'unicità del soggetto passivo e del principio "All in - all out", che impone l'inclusione nel Gruppo IVA di tutti i soggetti per i quali ricorrono i vincoli previsti dalla legge.
Ne consegue che, dalla data di efficacia giuridica della fusione, le società già appartenenti al Gruppo IVA incorporato confluiscono, senza soluzione di continuità, nel Gruppo IVA dell'incorporante, mentre il Gruppo IVA incorporato deve ritenersi contestualmente cessato, senza attendere il decorso del periodo minimo di controllo previsto in via ordinaria.
La risposta ha dunque confermato la prevalenza dei principi di continuità giuridica e di unitarietà del Gruppo IVA nelle operazioni straordinarie di fusione, purché siano già sussistenti i vincoli richiesti dalla disciplina e non risultino compromesse le finalità antielusive dell'istituto.
#gruppoiva #iva #fusione
