4/7/2026

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 128 del 2026

Con la Risposta n. 128/2026 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato gli effetti, ai fini del Gruppo IVA, della fusione per incorporazione tra le società rappresentanti di due distinti Gruppi IVA, chiarendo quando le società appartenenti al gruppo incorporato possano entrare a far parte del Gruppo IVA dell'incorporante.


L'Amministrazione ha evidenziato che il principio generale della successione universale disciplinato dall'art. 2504-bis c.c. opera anche nell'ambito del Gruppo IVA, determinando il subentro dell'incorporante in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'incorporata, compresi i vincoli finanziari, economici e organizzativi già esistenti nei confronti delle società controllate.
Secondo l'Agenzia, in una fattispecie in cui entrambe le società rappresentano già un Gruppo IVA autonomamente costituito, l'applicazione del termine ordinario previsto dall'art. 70-quater, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 risulterebbe incompatibile con i principi cardine dell'istituto, ed in particolare con quello dell'unicità del soggetto passivo e del principio "All in - all out", che impone l'inclusione nel Gruppo IVA di tutti i soggetti per i quali ricorrono i vincoli previsti dalla legge.


Ne consegue che, dalla data di efficacia giuridica della fusione, le società già appartenenti al Gruppo IVA incorporato confluiscono, senza soluzione di continuità, nel Gruppo IVA dell'incorporante, mentre il Gruppo IVA incorporato deve ritenersi contestualmente cessato, senza attendere il decorso del periodo minimo di controllo previsto in via ordinaria.
La risposta ha dunque confermato la prevalenza dei principi di continuità giuridica e di unitarietà del Gruppo IVA nelle operazioni straordinarie di fusione, purché siano già sussistenti i vincoli richiesti dalla disciplina e non risultino compromesse le finalità antielusive dell'istituto.


#gruppoiva #iva #fusione

28/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026

Con l’ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026, la Cassazione ha affermato che in tema di impugnazione della cartella di pagamento e/o dell’intimazione di pagamento...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026

Con la risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in tema di agevolazione sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 150 del 2026

Alla realizzazione della nuova sede di un'associazione di promozione sociale è applicabile l'aliquota agevolata del 10% ove l'intervento integri...
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci