15/9/2025

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 236 del 2025

Con la Risposta n. 236 del 10 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul caso di una società che, aderendo al Concordato Preventivo Biennale, si trovava a dover modificare il codice ATECO a seguito dell’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025.

In particolare, la società, attiva nel settore dell’intermediazione per contratti di noleggio di autoveicoli, in precedenza aveva utilizzato un codice ATECO “prossimo” all’attività effettivamente svolta. Con l’introduzione dell’ATECO 2025, è stato creato un codice specifico che descrive in modo puntuale la sua attività.

L’Agenzia ha chiarito che:

  • il semplice aggiornamento del codice ATECO, imposto da ragioni di classificazione statistica, non costituisce modifica dell’attività ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 13/2024;
  • pertanto, il CPB non cessa, anche se al nuovo codice corrisponde un diverso ISA, in quanto la sostanza dell’attività rimane invariata;
  • dal 1° aprile 2025 i contribuenti devono comunque adottare i nuovi codici ATECO e i relativi ISA nelle dichiarazioni fiscali, senza che ciò comporti obblighi aggiuntivi di variazione ai sensi degli artt. 35 e 35-ter DPR 633/1972.

In conclusione, la Risposta n. 236/2025 ha chiarito che il cambio del codice ATECO per adeguarsi alla nuova classificazione non mette a rischio la validità del concordato preventivo biennale, garantendo continuità e certezza operativa.

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31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

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31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

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31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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