Con la Risposta n. 40/2026 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul regime sanzionatorio applicabile in caso di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali (Transizione 4.0) in assenza delle comunicazioni previste dall’art. 6 del D.L. 39/2024.
L’Amministrazione ha chiarito che la comunicazione preventiva non incide sulla nascita del credito, che sorge con la realizzazione dell’investimento, ma costituisce un adempimento amministrativo strumentale alla sua fruizione.
Ne deriva che:
- in assenza delle comunicazioni, il credito esiste, ma non può essere legittimamente compensato;
- l’utilizzo in compensazione senza aver adempiuto agli obblighi comunicativi integra una violazione.
Con riferimento al caso concreto:
- per la quota compensata nel 2025, la violazione è sanabile tramite la presentazione delle comunicazioni mancanti e il pagamento della sanzione fissa di 250 euro (art. 13, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997), entro il termine della dichiarazione relativa all’anno della violazione;
- per la quota compensata nel 2024 (oltre il termine utile per la rimozione), l’Agenzia ha qualificato l’ipotesi come indebita compensazione di credito non spettante, con applicazione della sanzione del 25 per cento del credito utilizzato (art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997) e obbligo di riversamento tramite F24.
La risposta ha inteso dunque confermare la natura condizionante ma non costitutiva delle comunicazioni Transizione 4.0 e ha chiarito le conseguenze sanzionatorie in caso di utilizzo anticipato o irregolare del credito.
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