La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17174 del 1° giugno 2026, ha chiarito che il decreto di esdebitazione emesso ai sensi degli artt.142 e ss. RD n. 267/42, come modificati dall'art. 128 DLgs. n. 5/2006, deve assoggettarsi ad imposta in registro in misura fissa e non, dunque, in misura proporzionale.
Nel caso di specie, il Tribunale di Udine emetteva nei confronti della contribuente un decreto di esdebitazione ai sensi degli artt.142 e ss. RD n. 267/42, come modificati dall'art. 128 D.lgs. n. 5/2006, a seguito della procedura fallimentare della Alfa S.r.l., di cui la contribuente era stata socia.
A fronte del decreto di esdebitazione, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso con cui liquidava l’imposta suppletiva di registro in misura proporzionale dell’1%. Avverso tale avviso, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CGT di Udine, la quale accoglieva la richiesta della contribuente. Avverso la pronuncia di primo grado, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla CGT di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, la quale rigettava l’appello sostenendo che il decreto in esame fosse inquadrabile tra i provvedimenti non recanti trasferimenti, condanna o accertamento a contenuto patrimoniale di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), TP1. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dei Giudici di secondo grado, proponendo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il decreto di esdebitazione emesso dal Tribunale di Udine avrebbe avuto natura costitutiva, in quanto comportava la modifica della situazione giuridica preesistente, determinando l'effetto dell'inesigibilità dei crediti restati insoddisfatti e la liberazione dall'obbligo di pagamento dei debiti rimasti insoluti. D’altro canto, la contribuente sosteneva che il decreto in esame avesse natura dichiarativa in riferimento all'inesigibilità dei crediti, in quanto il rapporto creditorio continuava ad esistere ed il beneficio conseguito consisteva nella sola condizione di inesigibilità.
La Corte di cassazione ha ritenuto di non condividere la tesi avanzata dall’Agenzia, la quale poneva a fondamento del proprio ragionamento gli effetti economici del decreto di esdebitazione e non, invece i suoi effetti giuridici. Difatti la Corte di Cassazione ha confermato che è scorretto discorrere di estinzione dei crediti come conseguenza del decreto in esame; difatti, i crediti non soddisfatti permangono, semplicemente ne resta impedita la loro soddisfazione.
La Corte ha, peraltro chiarito che, alla luce di quanto affermato, poco conta la discussione in merito alla natura dichiarativa o costitutiva del decreto di esdebitazione.
Così operando, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto "in tema di imposta di registro, il decreto di esdebitazione emesso ai sensi degli artt.142 e ss. RD n. 267/42, come modificati dall'art. 128 DLgs. n. 5/2006, va sottoposto a tassazione in misura fissa, non essendo un provvedimento a contenuto patrimoniale, caratterizzandosi, invece, per la sua natura di accertamento delle condizioni soggettive e premiali in capo al debitore, istitutivo di una sorta di status giuridico, quale quello di soggetto esdebitato, qualificato dal beneficio di non poter essere sottoposto ad azione esecutiva per la realizzazione dei crediti restati insoddisfatti all'esito della procedura concorsuale".
In conclusione, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
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