Con la pronuncia n. 633 del 5 maggio 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto afferma che il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo non può essere qualificato come "inesistente" quando l’Amministrazione contesta esclusivamente la riconducibilità delle attività svolte ai requisiti agevolativi sulla base di criteri tecnico-interpretativi desunti dal Manuale di Frascati o da prassi amministrative. In tali ipotesi trova applicazione il termine ordinario di decadenza e non quello di otto anni previsto per i crediti inesistenti.
La controversia trae origine dalla notifica nel corso del 2025, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un atto di recupero avente ad oggetto un credito d’imposta Ricerca e Sviluppo utilizzato in compensazione negli anni 2017 e 2018. La società contribuente impugnava l’atto deducendo, tra gli altri motivi, l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo, sostenendo l’erronea qualificazione del credito quale "inesistente" e la conseguente illegittima applicazione del termine ottennale previsto per il relativo recupero.
La Corte di Giustizia di primo grado di Taranto, investita della questione, richiama preliminarmente il nuovo quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 87/2024, che ha introdotto una definizione legislativa delle nozioni di credito "inesistente" e credito "non spettante", recependo e sistematizzando principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, viene evidenziato che il credito può qualificarsi come inesistente esclusivamente quando difettino i requisiti costitutivi essenziali richiesti dalla disciplina agevolativa ovvero quando tali requisiti siano stati artificiosamente rappresentati dal contribuente mediante condotte fraudolente. La sentenza valorizza altresì i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 34419/2023 e l’Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° luglio 2025.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva come l’Agenzia delle Entrate non abbia mai contestato né l’effettiva realizzazione dei progetti dichiarati dalla società né la concreta esistenza dei costi sostenuti per le attività di Ricerca e Sviluppo. La pretesa erariale risultava invece fondata esclusivamente sull’asserita mancanza del requisito dell’innovatività delle attività svolte, valutata sulla base di criteri desunti dal Manuale di Frascati e dalla Risoluzione n. 41/E/2022 (peraltro successiva alla realizzazione dei progetti).
Una volta ricondotto il credito alla categoria dei crediti non spettanti, la Corte individua il termine decadenziale applicabile nel termine ordinario previsto per l’attività accertativa. Considerato che le compensazioni contestate erano state effettuate negli anni 2017 e 2018, il potere di recupero dell’Amministrazione risultava ormai decaduto rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, mentre l’atto di recupero era stato notificato soltanto nel corso del 2025.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto ha accolto il ricorso della società contribuente, annullando integralmente l’atto di recupero per intervenuta decadenza dell’Agenzia delle Entrate dal potere impositivo.
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