Con la Circolare n. 15/E del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche apportate all’ambito e alle modalità di applicazione degli ISA nel periodo di imposta 2023.
Il Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, rubricato “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” (di seguito, solo “Decreto Adempimenti”), ha apportato varie modifiche al Decreto ISA, ovvero alla classificazione Ateco che entrerà in vigore nel 2025.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, tra le numerose alterazioni, l’articolo 6 del Decreto Adempimenti ha integrato il materiale informativo che l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione del contribuente, al fine di semplificare i suoi adempimenti dichiarativi. Per il periodo di imposta 2023, sono state rese disponibili ai contribuenti alcune variabili volte alla stima dell’indicatore di affidabilità.
Inoltre, all’articolo 14 del citato Decreto è stato previsto l’innalzamento delle soglie per l’applicazione di alcuni benefici premiali del regime ISA. In particolare, è stato disposto l’esonero dall’apposizione dei visti di conformità per i contribuenti che per il periodo di imposta 2023 presentino un livello di affidabilità almeno pari a 9.
Difatti, con la modifica in parola è stato previsto l’incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, con l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 9-bis del Decreto ISA, è prevista un’attività di revisione degli indici sintetici, per effetto della nuova classificazione Ateco a che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.
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