18/9/2024

Agenzia delle Entrate Circolare n. 17/E

Con la circolare n. 17/E del 29 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche apportate al regime fiscale delle plusvalenze sulle partecipazioni qualificate realizzate da soggetti non residenti.

In particolare, l’Ufficio si è concentrato sull’articolo 1, comma 59, lettera a) della Legge di Bilancio 2024, che ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 68 del Tuir (di seguito, solo “comma 2-bis”).

La nuova disposizione estende il trattamento fiscale della c.d. “participation exemption”, prevista dall’articolo 87 del Tuir, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate che presentino le seguenti caratteristiche:

  1. Devono essere realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato;
  2. Tali società ed enti commerciali devono essere privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
  3. I soggetti devono essere residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consenta uno scambio di informazioni;
  4. Devono essere soggetti ad un’imposta sul reddito delle società.

L’Agenzia ha chiarito che l’obiettivo della disposizione è di estendere l’irrilevanza reddituale della percezione dei dividendi e delle plusvalenze, prevista per i soggetti IRES commerciali residenti, ai soggetti non residenti che soddisfano i requisiti sopra elencati.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo della norma, le plusvalenze interessate sono quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir. Questo articolo include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, con talune esclusioni previste per le associazioni professionali residenti e gli enti non commerciali residenti.

L’istituto si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate effettuate dai soggetti sopra individuati, purché siano rispettati i requisiti previsti dalle lettere a), b), c) e d) del Tuir.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la modalità di determinazione dell’ammontare della plusvalenza sottoposta a tassazione. Questa viene calcolata attraverso la somma algebrica del 5 per cento dell’intero importo, al quale si aggiunge il 5 per cento di eventuali minusvalenze della stessa categoria.

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