18/9/2024

Agenzia delle Entrate Circolare n. 17/E

Con la circolare n. 17/E del 29 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche apportate al regime fiscale delle plusvalenze sulle partecipazioni qualificate realizzate da soggetti non residenti.

In particolare, l’Ufficio si è concentrato sull’articolo 1, comma 59, lettera a) della Legge di Bilancio 2024, che ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 68 del Tuir (di seguito, solo “comma 2-bis”).

La nuova disposizione estende il trattamento fiscale della c.d. “participation exemption”, prevista dall’articolo 87 del Tuir, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate che presentino le seguenti caratteristiche:

  1. Devono essere realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato;
  2. Tali società ed enti commerciali devono essere privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
  3. I soggetti devono essere residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consenta uno scambio di informazioni;
  4. Devono essere soggetti ad un’imposta sul reddito delle società.

L’Agenzia ha chiarito che l’obiettivo della disposizione è di estendere l’irrilevanza reddituale della percezione dei dividendi e delle plusvalenze, prevista per i soggetti IRES commerciali residenti, ai soggetti non residenti che soddisfano i requisiti sopra elencati.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo della norma, le plusvalenze interessate sono quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir. Questo articolo include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, con talune esclusioni previste per le associazioni professionali residenti e gli enti non commerciali residenti.

L’istituto si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate effettuate dai soggetti sopra individuati, purché siano rispettati i requisiti previsti dalle lettere a), b), c) e d) del Tuir.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la modalità di determinazione dell’ammontare della plusvalenza sottoposta a tassazione. Questa viene calcolata attraverso la somma algebrica del 5 per cento dell’intero importo, al quale si aggiunge il 5 per cento di eventuali minusvalenze della stessa categoria.

#plusvalenze #partecipazioniqualificate #soggettinonresidenti #participation exemption

16/6/2025

Sentenza della Corte di Cassazione n. 22076 del 12 giugno 2025

Con la sent. n. 22076/2025, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini dell’applicabilità della particolare tenuità del fatto nei reati tributari, il giudice...
16/6/2025

Corte di Cassazione ordinanza n. 15372 del 9 giugno 2025

Con l’ordinanza n. 15372/2025, la Suprema Corte ha affermato che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo...
9/6/2025

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14578 del 2025

Con l’Ordinanza n. 14578 del 30 maggio 2025, la Cassazione ha escluso l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.