18/9/2024

Agenzia delle Entrate Principio di diritto n. 2 del 12 agosto 2024

Con il principio di diritto n. 2 del 12 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, secondo il meccanismo dell’inversione contabile, prorogato fino al 31 dicembre 2026, gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA devono essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, anziché dal cedente o prestatore.

In particolare, l’Ufficio ha specificato che, qualora si verifichi una variazione in aumento della base imponibile relativa a cessioni avvenute prima dell’entrata in vigore del meccanismo in parola, i maggiori compensi finalizzati all’integrazione del precedente pagamento dovranno essere fatturati addebitando l’IVA in rivalsa.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha enunciato il principio di diritto secondo cui il regime di inversione contabile (o “reverse charge”) non si applica alle note di credito relative a fatture emesse prima della data di entrata in vigore di tale regime.

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16/6/2025

Sentenza della Corte di Cassazione n. 22076 del 12 giugno 2025

Con la sent. n. 22076/2025, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini dell’applicabilità della particolare tenuità del fatto nei reati tributari, il giudice...
16/6/2025

Corte di Cassazione ordinanza n. 15372 del 9 giugno 2025

Con l’ordinanza n. 15372/2025, la Suprema Corte ha affermato che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo...
9/6/2025

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14578 del 2025

Con l’Ordinanza n. 14578 del 30 maggio 2025, la Cassazione ha escluso l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale...
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