18/9/2024

Agenzia delle Entrate Principio di diritto n. 2 del 12 agosto 2024

Con il principio di diritto n. 2 del 12 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, secondo il meccanismo dell’inversione contabile, prorogato fino al 31 dicembre 2026, gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA devono essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, anziché dal cedente o prestatore.

In particolare, l’Ufficio ha specificato che, qualora si verifichi una variazione in aumento della base imponibile relativa a cessioni avvenute prima dell’entrata in vigore del meccanismo in parola, i maggiori compensi finalizzati all’integrazione del precedente pagamento dovranno essere fatturati addebitando l’IVA in rivalsa.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha enunciato il principio di diritto secondo cui il regime di inversione contabile (o “reverse charge”) non si applica alle note di credito relative a fatture emesse prima della data di entrata in vigore di tale regime.

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4/7/2026

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 129 del 25 giugno 2026

Con la risposta ad interpello n. 129/2026, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile il regime agevolativo previsto dalla Direttiva 2003/49/CE...
4/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 11066 del 24 aprile 2026

Con l’ordinanza n. 11066/2026, la Suprema Corte ha ribadito che la definitività dell’accertamento notificato al socio non preclude...
4/7/2026

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 128 del 2026

In caso di fusione per incorporazione tra le rappresentanti di due distinti Gruppi IVA, le società appartenenti...
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