18/9/2024

Agenzia delle Entrate Principio di diritto n. 2 del 12 agosto 2024

Con il principio di diritto n. 2 del 12 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, secondo il meccanismo dell’inversione contabile, prorogato fino al 31 dicembre 2026, gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA devono essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, anziché dal cedente o prestatore.

In particolare, l’Ufficio ha specificato che, qualora si verifichi una variazione in aumento della base imponibile relativa a cessioni avvenute prima dell’entrata in vigore del meccanismo in parola, i maggiori compensi finalizzati all’integrazione del precedente pagamento dovranno essere fatturati addebitando l’IVA in rivalsa.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha enunciato il principio di diritto secondo cui il regime di inversione contabile (o “reverse charge”) non si applica alle note di credito relative a fatture emesse prima della data di entrata in vigore di tale regime.

#IVA #reversecharge #inversionecontabile #irretroattività

14/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 22897 dell’8 luglio 2026

Con l’ordinanza n. 22897/2026, la Suprema Corte ha ribadito che la scrittura privata di ricognizione di debito, non avendo ad oggetto...
14/7/2026

Tribunale del riesame di Siracusa, sentenza del 20 maggio 2026

Con la pronuncia del 20 maggio 2026, il Tribunale del riesame di Siracusa ha affermato che la riduzione della pretesa tributaria operata dall'Agenzia delle Entrate...
14/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 22197 dell'8 luglio 2026

Con l’ordinanza n. 22197 dell’8 luglio 2026, la Cassazione ha affermato che non va dichiarata la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti dei soci...
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci