18/9/2024

Agenzia delle Entrate Principio di diritto n. 2 del 12 agosto 2024

Con il principio di diritto n. 2 del 12 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, secondo il meccanismo dell’inversione contabile, prorogato fino al 31 dicembre 2026, gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA devono essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, anziché dal cedente o prestatore.

In particolare, l’Ufficio ha specificato che, qualora si verifichi una variazione in aumento della base imponibile relativa a cessioni avvenute prima dell’entrata in vigore del meccanismo in parola, i maggiori compensi finalizzati all’integrazione del precedente pagamento dovranno essere fatturati addebitando l’IVA in rivalsa.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha enunciato il principio di diritto secondo cui il regime di inversione contabile (o “reverse charge”) non si applica alle note di credito relative a fatture emesse prima della data di entrata in vigore di tale regime.

#IVA #reversecharge #inversionecontabile #irretroattività

12/2/2026

Cass. pen., Sez. III, sentenza 7 gennaio 2026, n. 279

Nel reato ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 la “fraudolenza” non coincide con la mera diminuzione delle garanzie, essendo necessario un quid pluris...
12/2/2026

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 11 del 2026

12/2/2026

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 9 del 2026

l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime del “realizzo controllato” di cui all’art. 177, comma 2, TUIR...
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci