18/9/2024

Agenzia delle Entrate Principio di diritto n. 2 del 12 agosto 2024

Con il principio di diritto n. 2 del 12 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, secondo il meccanismo dell’inversione contabile, prorogato fino al 31 dicembre 2026, gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA devono essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, anziché dal cedente o prestatore.

In particolare, l’Ufficio ha specificato che, qualora si verifichi una variazione in aumento della base imponibile relativa a cessioni avvenute prima dell’entrata in vigore del meccanismo in parola, i maggiori compensi finalizzati all’integrazione del precedente pagamento dovranno essere fatturati addebitando l’IVA in rivalsa.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha enunciato il principio di diritto secondo cui il regime di inversione contabile (o “reverse charge”) non si applica alle note di credito relative a fatture emesse prima della data di entrata in vigore di tale regime.

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29/9/2025

Ordinanza della Corte di cassazione n. 25863 del 22 settembre 2025

Con l’ordinanza n. 25863 del 22 settembre 2025, la Corte di cassazione ha affermato che la concessione dell’usufrutto...
29/9/2025

Corte di Cassazione ordinanza n. 25872 del 22 settembre 2025

Con l’ordinanza n. 25872/2025, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della presentazione dell’istanza di rimborso...
29/9/2025

Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 242 del 15 settembre 2025

Con la risposta ad interpello n. 242 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto acquirente...
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