18/9/2024

Agenzia delle Entrate Principio di diritto n. 2 del 12 agosto 2024

Con il principio di diritto n. 2 del 12 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, secondo il meccanismo dell’inversione contabile, prorogato fino al 31 dicembre 2026, gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA devono essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, anziché dal cedente o prestatore.

In particolare, l’Ufficio ha specificato che, qualora si verifichi una variazione in aumento della base imponibile relativa a cessioni avvenute prima dell’entrata in vigore del meccanismo in parola, i maggiori compensi finalizzati all’integrazione del precedente pagamento dovranno essere fatturati addebitando l’IVA in rivalsa.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha enunciato il principio di diritto secondo cui il regime di inversione contabile (o “reverse charge”) non si applica alle note di credito relative a fatture emesse prima della data di entrata in vigore di tale regime.

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20/5/2026

Corte di cassazione, Sez. V, ordinanza n. 13553 del 10 maggio 2026

Con l’ordinanza n. 13553/2026, la Corte di cassazione ha pronunciato rilevanti principi di diritto
20/5/2026

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 13696 dell’11 maggio 2026

Con l’ordinanza interlocutoria n. 13696/2026, la Sezione Tributaria ha rimesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione dell’esistenza...
12/5/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 12324 del 2 maggio 2026

Con l’ordinanza n. 12324/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento...
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