6/10/2026

Agenzia delle Entrate, principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026

L’art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR prevede una deroga al comma 2 dello stesso articolo in favore delle associazioni professionali, consentendo a quest’ultime di determinare le quote di partecipazione agli utili fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il citato comma 2, infatti, prevede che le quote di partecipazione agli utili, se non determinate diversamente con atto di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta di riferimento, si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci.

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Il chiaro quadro normativo fornito dal TUIR deve, tuttavia, confrontarsi oggi con un contesto normativo differente; in particolare, gli articoli 10 della legge n. 183/2011, e 4-bis della legge n. 247/2012 hanno consentito la costituzione, rispettivamente, di società tra professionisti (STP) e società tra avvocati (STA), mediante l’adozione di uno dei tipi di società disciplinati dal codice civile.
Alla luce delle menzionate novelle, ci si è chiesti se la deroga sancita art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR possa essere applicata anche alle STP e alle STA costituite nella forma di società semplice.

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Con il documento di prassi in esame, l’Agenzia delle Entrate si è innanzitutto preoccupata di precisare il significato della regola prevista dal comma 2 cit. e della deroga prevista dal comma 3, lett. c), cit., chiarendo la ratio sottesa alle due norme.
Nello specifico, l’impossibilità, prevista in linea generale, di determinare a consuntivo le quote di partecipazione nelle società di persone, discende dall’esigenza di evitare arbitraggi nell’imputazione del reddito tra i soci, volti a trasferire l’imponibile su soggetti fiscalmente più "convenienti".

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Diversamente, la deroga sancita per le associazioni di professionisti consente di valorizzare la natura personale della prestazione resa da ciascuno degli associati, rispecchiando così l’apporto personale effettivamente reso da ciascuno. È evidente che tale valorizzazione possa essere utilmente compiuta solamente al termine del periodo d’imposta.

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Chiarito ciò, l’Agenzia ha osservato che le STP e le STA presentano le medesime esigenze delle associazioni professionali, in quanto l’utile dell’esercizio dipende in misura prevalente dall’attività personale svolta dai soci professionisti. Da ciò discende che la predeterminazione delle quote di partecipazione agli utili anteriormente all’inizio del periodo d’imposta non può ritenersi compatibile con la valorizzazione delle prestazioni rese da ciascun professionista.

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Alla luce di tali considerazioni, e valutato che l’esigenza che giustifica la deroga per le associazioni professionali è presente anche nelle STP e STA costituite in forma di società semplice, l’Agenzia ritiene che l’art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR debba essere applicato anche con riferimento alle quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti di quest’ultime, costituendo, tale estensione, un adeguamento del sistema all’evoluzione dell’ordinamento professionale.

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Rimangono esclusi, pertanto, solamente i soci non professionisti o "finanziatori", per i quali continuerà a trovare applicazione la regola ordinaria di cui all’art. 5, comma 2, del TUIR.

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#STP #STA  #Trasparenza  

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