6/5/2024

Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024

Con la risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’applicabilità con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2021 dell ’art. 38-ter del Dpr n. 633/1972, il quale estende le procedure di rimborso Iva ammesse per i soggetti Ue anche ai Paesi terzi, in condizioni di reciprocità.

In particolare, dopo l’uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall’Unione Europea, dal 1° febbraio 2020, il Regno Unito ha continuato ad operare come uno Stato membro ai fini doganali, Iva e accise, per un periodo di transizione terminato il 31 dicembre 2020.

Pertanto, sono state definite le nuove modalità di tassazione degli scambi tra Italia e Gran Bretagna, attraverso un accordo di reciprocità tra i due paesi, nel rispetto delle rispettive legislazioni.

In base a tale accordo, entrambi gli Stati hanno riconosciuto i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini del rimborso IVA.

Di talché, gli operatori italiani possono richiedere il rimborso dell’IVA su acquisti effettuati nel Regno Unito e viceversa, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021, in conformità all’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.

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28/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026

Con l’ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026, la Cassazione ha affermato che in tema di impugnazione della cartella di pagamento e/o dell’intimazione di pagamento...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026

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28/7/2026

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 150 del 2026

Alla realizzazione della nuova sede di un'associazione di promozione sociale è applicabile l'aliquota agevolata del 10% ove l'intervento integri...
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