6/5/2024

Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024

Con la risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’applicabilità con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2021 dell ’art. 38-ter del Dpr n. 633/1972, il quale estende le procedure di rimborso Iva ammesse per i soggetti Ue anche ai Paesi terzi, in condizioni di reciprocità.

In particolare, dopo l’uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall’Unione Europea, dal 1° febbraio 2020, il Regno Unito ha continuato ad operare come uno Stato membro ai fini doganali, Iva e accise, per un periodo di transizione terminato il 31 dicembre 2020.

Pertanto, sono state definite le nuove modalità di tassazione degli scambi tra Italia e Gran Bretagna, attraverso un accordo di reciprocità tra i due paesi, nel rispetto delle rispettive legislazioni.

In base a tale accordo, entrambi gli Stati hanno riconosciuto i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini del rimborso IVA.

Di talché, gli operatori italiani possono richiedere il rimborso dell’IVA su acquisti effettuati nel Regno Unito e viceversa, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021, in conformità all’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.

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31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

Con l’ordinanza n. 4781/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare...
31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

Con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato la nota di presa a carico per il pagamento di ritenute IRPEF...
31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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