Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024

Con la risoluzione n. 22 del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di rimborso IVA...

Con la risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’applicabilità con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2021 dell ’art. 38-ter del Dpr n. 633/1972, il quale estende le procedure di rimborso Iva ammesse per i soggetti Ue anche ai Paesi terzi, in condizioni di reciprocità.

In particolare, dopo l’uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall’Unione Europea, dal 1° febbraio 2020, il Regno Unito ha continuato ad operare come uno Stato membro ai fini doganali, Iva e accise, per un periodo di transizione terminato il 31 dicembre 2020.

Pertanto, sono state definite le nuove modalità di tassazione degli scambi tra Italia e Gran Bretagna, attraverso un accordo di reciprocità tra i due paesi, nel rispetto delle rispettive legislazioni.

In base a tale accordo, entrambi gli Stati hanno riconosciuto i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini del rimborso IVA.

Di talché, gli operatori italiani possono richiedere il rimborso dell’IVA su acquisti effettuati nel Regno Unito e viceversa, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021, in conformità all’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.

#rimborsoIVA #scambicommerciali #reciprocità

Condividi

News Correlate

Agenzia delle Entrate Circolare n. 10/E del 10 maggio 2024

L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le istruzioni operative del regime fiscale delle locazioni brevi...

leggi tutto
Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n.96 del 2024

Con la risposta ad interpello n. 96 del 23 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui requisiti richiesti dall'art. 87...

leggi tutto
Agenzia delle Entrate Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024

Con la Circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità introdotte con il decreto legislativo n. 1...

leggi tutto