6/5/2024

Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024

Con la risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’applicabilità con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2021 dell ’art. 38-ter del Dpr n. 633/1972, il quale estende le procedure di rimborso Iva ammesse per i soggetti Ue anche ai Paesi terzi, in condizioni di reciprocità.

In particolare, dopo l’uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall’Unione Europea, dal 1° febbraio 2020, il Regno Unito ha continuato ad operare come uno Stato membro ai fini doganali, Iva e accise, per un periodo di transizione terminato il 31 dicembre 2020.

Pertanto, sono state definite le nuove modalità di tassazione degli scambi tra Italia e Gran Bretagna, attraverso un accordo di reciprocità tra i due paesi, nel rispetto delle rispettive legislazioni.

In base a tale accordo, entrambi gli Stati hanno riconosciuto i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini del rimborso IVA.

Di talché, gli operatori italiani possono richiedere il rimborso dell’IVA su acquisti effettuati nel Regno Unito e viceversa, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021, in conformità all’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.

#rimborsoIVA #scambicommerciali #reciprocità

10/3/2026

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 51 del 25 febbraio 2026

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo posseduto da una persona fisica...
10/3/2026

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026

l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’estensione dei regimi agevolativi legati al rientro...
10/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3664 del 18 febbraio 2026

la Suprema Corte ha affermato che in tema di riscossione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato...
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci