Con la risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’applicabilità con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2021 dell ’art. 38-ter del Dpr n. 633/1972, il quale estende le procedure di rimborso Iva ammesse per i soggetti Ue anche ai Paesi terzi, in condizioni di reciprocità.
In particolare, dopo l’uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall’Unione Europea, dal 1° febbraio 2020, il Regno Unito ha continuato ad operare come uno Stato membro ai fini doganali, Iva e accise, per un periodo di transizione terminato il 31 dicembre 2020.
Pertanto, sono state definite le nuove modalità di tassazione degli scambi tra Italia e Gran Bretagna, attraverso un accordo di reciprocità tra i due paesi, nel rispetto delle rispettive legislazioni.
In base a tale accordo, entrambi gli Stati hanno riconosciuto i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini del rimborso IVA.
Di talché, gli operatori italiani possono richiedere il rimborso dell’IVA su acquisti effettuati nel Regno Unito e viceversa, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021, in conformità all’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.
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