21/7/2026

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 13 luglio 2026, n. 143

La risposta a interpello n. 143/2026 interviene sulla possibilità di applicare l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni quando il trasferimento delle partecipazioni attribuisce al discendente la maggioranza dei diritti di voto, ma il disponente conserva prerogative statutarie idonee a incidere in modo determinante sulla governance della società.


Il caso riguarda l’unico socio di una holding capofila di un gruppo industriale operante nel settore ceramico, attiva anche nella gestione e valorizzazione immobiliare. L’istante intendeva realizzare un progressivo passaggio generazionale in favore dell’unico figlio mediante patto di famiglia, trasferendogli gratuitamente la nuda proprietà di una partecipazione pari al 95% del capitale sociale. Il padre avrebbe mantenuto l’usufrutto vitalizio sulle quote trasferite, ma, mediante apposita convenzione inserita nel patto di famiglia ai sensi dell’art. 2352 c.c., i diritti di voto sarebbero stati attribuiti al figlio nudo proprietario.


Nella prospettazione dell’istante, tale assetto avrebbe consentito al figlio di acquisire il controllo di diritto della società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., in quanto titolare della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Il figlio si sarebbe inoltre impegnato a detenere il controllo e a non alienare la partecipazione ricevuta per almeno cinque anni, così da rispettare il periodo minimo richiesto dall’art. 3, comma 4-ter, TUSD.


Il progetto prevedeva, tuttavia, anche l’introduzione nello statuto della holding di specifici diritti particolari in favore del donante. In particolare, al padre sarebbe stato attribuito il diritto di essere nominato amministratore della società e presidente del consiglio di amministrazione, ove l’organo fosse collegiale; il diritto di rappresentare la holding e di votare nelle assemblee delle società partecipate su materie strategiche, quali la nomina degli amministratori, il trasferimento di partecipazioni di controllo o collegamento, aziende, rami d’azienda e marchi; nonché il diritto di esprimere o negare il gradimento in caso di trasferimento delle partecipazioni.


A ciò si aggiungeva un ulteriore elemento statutario di rilievo: per modificare lo statuto sarebbe stato necessario il voto favorevole di partecipazioni rappresentative almeno del 96% dei diritti di voto complessivi. Poiché il figlio, all’esito del patto di famiglia, avrebbe disposto del 95% dei voti, egli non avrebbe potuto autonomamente modificare le clausole statutarie che riservavano al padre tali prerogative.


L’Agenzia muove dalla disciplina dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD, come modificato dal d.lgs. n. 139/2024. Per i trasferimenti di quote sociali e azioni relativi a società di capitali, l’esenzione spetta soltanto quando le partecipazioni trasferite consentano al beneficiario di acquisire il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., oppure di integrare un controllo già esistente. Tale controllo deve poi essere mantenuto per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione di impegno resa contestualmente all’atto.


Il punto centrale della risposta è che il controllo richiesto dalla norma non può essere inteso in termini meramente aritmetici o formali. Non basta, cioè, attribuire al beneficiario la maggioranza dei diritti di voto se, per effetto di clausole statutarie o patti parasociali, tale maggioranza non consente in concreto di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso. L’Agenzia richiama, sul punto, la propria precedente risposta n. 115/2026 e l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6616/2026, secondo cui il controllo di diritto presuppone un potere effettivo di incidere sull’ordinaria gestione societaria, non un potere limitato o svuotato da prerogative riservate al dante causa.


Applicando tale criterio al caso concreto, l’Agenzia ritiene che i diritti particolari riconosciuti al padre siano incompatibili con un effettivo trasferimento del controllo al figlio. Il diritto del donante a essere nominato amministratore e presidente del consiglio di amministrazione sottrae all’assemblea ordinaria una delle sue principali competenze decisionali, incidendo direttamente sulla scelta dell’organo gestorio. La previsione statutaria che richiede il 96% dei voti per modificare lo statuto impedisce, inoltre, al figlio di rimuovere autonomamente tale clausola, pur essendo titolare del 95% dei diritti di voto.


Anche la clausola di gradimento viene valorizzata in senso ostativo. Riservando al padre il potere di esprimere il consenso preventivo in caso di trasferimento delle partecipazioni, lo statuto gli consente di condizionare la composizione della compagine sociale e di conservare un’influenza significativa sull’assetto proprietario della holding. Secondo l’Agenzia, tali prerogative non si limitano a tutelare la continuità aziendale, ma incidono direttamente sull’autonomia decisionale del beneficiario.


Ne deriva che il trasferimento prospettato attribuisce al figlio una posizione di controllo solo apparente. La maggioranza dei voti viene formalmente trasferita, ma il potere di incidere sulle scelte essenziali della società resta, in larga misura, condizionato dai diritti particolari conservati dal donante. Proprio questa asimmetria tra titolarità formale dei voti e disponibilità sostanziale del controllo impedisce di ritenere integrato il presupposto dell’agevolazione.


L’Agenzia conclude quindi per l’inapplicabilità dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUSD. Il patto di famiglia prospettato è soggetto all’imposta di donazione in misura ordinaria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), TUSD. Resta assorbito il secondo quesito, relativo all’eventuale decadenza dall’agevolazione in caso di successiva movimentazione del portafoglio partecipativo della holding o delle società da essa controllate.


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