22/6/2026

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 18 giugno 2026, n. 125

La risposta a interpello n. 125/2026 torna sul delicato confine tra la validità civilistica del trust e il suo riconoscimento quale autonomo soggetto passivo ai fini tributari. Il principio affermato dall’Agenzia è che la formale intestazione dei beni al trustee e la previsione di poteri astrattamente discrezionali non sono sufficienti quando, alla luce dell’atto istitutivo e delle circostanze concrete, il patrimonio segregato rimane sostanzialmente nella disponibilità dei beneficiari o viene gestito in funzione di interessi a essi direttamente riconducibili.


Il caso riguarda un trust familiare irrevocabile, fiscalmente residente in Italia, iscritto nel Registro dei trust della Repubblica di San Marino e regolato dalla relativa legislazione. Il disponente lo aveva istituito per assicurare alla figlia minore e alla propria compagna le risorse necessarie al mantenimento, alla formazione e alla gestione di particolari esigenze personali. Il patrimonio era articolato in due sottofondi, rispettivamente destinati alla beneficiaria finale e alla beneficiaria vitalizia, e comprendeva disponibilità finanziarie, partecipazioni societarie e beni immobili attribuiti mediante disposizioni testamentarie.


L’ufficio di trustee era affidato a due soggetti: la figlia del disponente, istante nell’interpello, e la compagna del disponente, che rivestiva contemporaneamente la posizione di beneficiaria vitalizia. L’atto attribuiva ai trustee ampi poteri di amministrazione e disposizione, compresa la facoltà di determinare le distribuzioni di reddito e di effettuare anticipazioni di capitale in favore delle beneficiarie. Era inoltre prevista la possibilità, previa autorizzazione del Guardiano, di erogare alla beneficiaria finale anticipazioni senza limiti di importo quando l’esigenza di liquidità fosse collegata a operazioni riguardanti una società partecipata dalla stessa beneficiaria e dall’istante.


Secondo l’istante, tali caratteristiche non compromettevano l’autonomia del trust. I trustee disponevano infatti di poteri fiduciari, erano tenuti ad astenersi in presenza di conflitti di interesse, dovevano rendicontare la gestione e operavano sotto il controllo del Guardiano. Su tale base veniva chiesto di qualificare il trust come fiscalmente esistente e trasparente, con imputazione dei redditi alle beneficiarie ai sensi degli artt. 73, comma 2, e 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR. Quanto agli investimenti detenuti all’estero, l’istante riteneva che gli obblighi di monitoraggio e il versamento dell’IVAFE dovessero gravare sul trust, quale ente non commerciale residente.


L’Agenzia muove dalla disciplina generale dell’istituto, ricordando che il tratto essenziale del trust è rappresentato dalla segregazione del patrimonio e dall’effettivo trasferimento al trustee del potere di amministrare e disporre dei beni nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo indicato dal disponente. Ai fini fiscali, tuttavia, il trust non può essere riconosciuto come autonomo centro di imputazione quando l’attività del trustee risulti condizionata dalla volontà del disponente o dei beneficiari, oppure quando questi ultimi conservino, direttamente o indirettamente, l’effettiva disponibilità del patrimonio.


Il richiamo è alle circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022, secondo le quali il trust deve essere considerato interposto quando il potere gestionale e dispositivo del trustee risulti limitato o condizionato, anche soltanto in via potenziale, dalla volontà del disponente o dei beneficiari. In tale ipotesi, l’interposizione rende inapplicabile la distinzione tra trust opaco e trust trasparente: i redditi apparentemente prodotti dal trust vengono imputati direttamente al soggetto che dispone effettivamente dei beni, secondo le ordinarie categorie reddituali previste dall’art. 6 TUIR.


Applicando tali principi alla fattispecie, l’Agenzia attribuisce rilievo anzitutto alla sovrapposizione tra funzioni gestorie e posizioni beneficiarie. La beneficiaria vitalizia è anche trustee e dispone, in usufrutto, di un immobile compreso nel patrimonio segregato; l’altro trustee è, a sua volta, potenziale beneficiaria finale, socia e amministratrice della società alla quale possono essere destinate anticipazioni patrimoniali. A ciò si aggiunge la possibilità di erogare risorse del trust, senza alcuna limitazione quantitativa e senza discrezionalità residua del trustee, per soddisfare esigenze finanziarie della società partecipata dai medesimi soggetti. Secondo l’Amministrazione, tale assetto rivela che il trust non svolge soltanto la funzione assistenziale dichiarata nell’atto, ma può essere utilizzato anche per sostenere finanziariamente una società familiare funzionale alla stabilità del gruppo. Proprio questa connessione tra patrimonio segregato, beneficiari e partecipazioni societarie esclude che i trustee operino in una posizione di effettiva indipendenza. L’istante, quale trustee, potrebbe infatti destinare risorse alla società di cui è socia e amministratrice; l’altra trustee, essendo beneficiaria vitalizia e madre della beneficiaria finale, risulta a sua volta portatrice di interessi direttamente collegati alle scelte gestorie del trust.


Neppure il ruolo del Guardiano viene ritenuto sufficiente a neutralizzare tali commistioni. L’Agenzia osserva che il Guardiano aveva intrattenuto rapporti professionali con il disponente ed era stato componente del collegio sindacale di una società del gruppo; inoltre, in caso di revoca dei trustee, i sostituti avrebbero dovuto essere scelti nell’ambito di un elenco predisposto dal disponente, comprendente soggetti comunque vicini al gruppo familiare. Il sistema dei controlli previsto dall’atto non viene quindi considerato idoneo a garantire una gestione realmente autonoma.


Su tali presupposti, l’Agenzia conclude che il trust non possa essere riconosciuto come autonomo soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi. Il patrimonio risulta infatti sostanzialmente disponibile per le esigenze delle beneficiarie e della società familiare, mentre i trustee non presentano quella posizione di effettiva terzietà e indipendenza che costituisce il presupposto del riconoscimento fiscale dell’ente. Il trust viene pertanto qualificato come soggetto interposto e i redditi di cui esso appare formalmente titolare devono essere imputati pro quota alle beneficiarie residenti, secondo le categorie reddituali ordinariamente applicabili.


La medesima qualificazione produce effetti anche sul piano del monitoraggio fiscale. Poiché il trust è considerato un mero schermo formale, le beneficiarie sono tenute a indicare nel quadro RW gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero per il tramite dei trustee e ad assolvere l’IVAFE sulle attività finanziarie loro sostanzialmente riconducibili. Non trovano dunque applicazione gli obblighi dichiarativi prospettati dall’istante in capo al trust quale autonomo ente non commerciale residente.
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22/6/2026

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