Con l’ordinanza n. 22197/2026, la Suprema Corte si è pronunciata sul tema dell’estensione agli altri soci degli effetti del giudicato favorevole ottenuto da un socio di società di persone.
Con l’avviso di accertamento notificato al contribuente, in veste di socio di una s.n.c., l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, il maggior reddito accertato nei confronti della società.
Mediante ricorso per cassazione, il socio censura la sentenza di secondo grado dal momento che gli altri due soci, che avevano separatamente impugnato gli avvisi di accertamento loro notificati, avevano ottenuto l’annullamento con decisioni della CTR, passate in giudicato in quanto confermate in Cassazione.
La Corte, prima di trattare della questione se il giudicato favorevole, formatosi nei confronti di un socio-litisconsorte necessario, possa essere esteso agli altri soci, ricorda come il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, ad eccezione del caso in cui i soci prospettino questioni personali, sicché società e soci devono essere parte dello stesso procedimento, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Tuttavia, è stato precisato che, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione.
Dunque, poiché nel caso di specie il giudizio di cassazione si è già svolto nei confronti degli altri due soci, qualora si applicasse rigorosamente tale regola, il giudizio dovrebbe retrocedere al primo grado al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, sulle cui posizioni si è ormai già prodotta una decisione irrevocabile all’esito di altro giudizio. Ebbene, tale conclusione sarebbe in contrasto con il principio di economia processuale, costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., con riferimento alla ragionevole durata del processo.
Nell’ambito del giudizio concluso, la Cassazione ha infatti confermato la pronuncia della CTR con conseguente nullità dell’atto di accertamento per avere l’Agenzia delle Entrate notificato lo stesso anteriormente al decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della L. 212/2000, non essendo in proposito sufficiente, per configurarsi l’urgenza che giustifica l’anticipazione, l’imminenza del decorso del termine di decadenza.
Pertanto, la Suprema Corte richiama i principi affermati in tema di estensione di giudicato nell’ipotesi di accertamento nei confronti della società e dei soci ex art. 5 TUIR. Così come il giudicato favorevole alla società si estende al giudizio instaurato dal singolo socio avverso l’avviso di accertamento personale, allo stesso modo il giudicato favorevole ottenuto da un solo socio, per cause non personali, può essere opposto dalla società e/o dagli altri soci, all’Amministrazione finanziaria. Questa, infatti, è parte necessaria in tutti i ricorsi e, quindi, non può eccepire alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa. In altre parole, i contribuenti possono opporre all’Amministrazione finanziaria ogni decisione di annullamento dell’avviso di accertamento del reddito imputato alla società, perché non vi osta il limite soggettivo del giudicato.
Pertanto, risulta applicazione della c.d. "pregiudizialità secundum eventum litis", il principio già espresso dalla Cassazione secondo cui nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito, la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti dei soci per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, in violazione del principio del contraddittorio, non va dichiarata qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l’annullamento dell’accertamento nei confronti della società e/o degli altri soci, atteso che, in tale caso, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi costituzionali di economia processuale e di ragionevole durata del processo. In conclusione, pertanto, tali giudizi sono definibili in sede di legittimità con decisione nel merito di annullamento anche dell’accertamento nei confronti del socio che non ha partecipato al contraddittorio.
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