Con l’ordinanza n. 22897/2026, la Suprema Corte ha ribadito che la scrittura privata di ricognizione di debito, non avendo ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso.
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione attraverso il quale l’Ufficio aveva richiesto ad un contribuente il pagamento dell’imposta di registro in misura proporzionale in relazione a una scrittura privata di ricognizione di debito prodotta in un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di avvalorare l’esistenza del credito. Tale avviso veniva emanato sulla base dell’asserita natura dichiarativa e del contenuto patrimoniale della scrittura privata. La Commissione Tributaria Regionale, ribaltando la sentenza di prime cure, confermava la legittimità della pretesa erariale. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione sostenendo che la corte di secondo grado aveva errato nel ritenere che la scrittura privata di ricognizione di debito fosse soggetta all'imposta proporzionale, anziché in misura fissa.
Investita della questione, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura del contribuente sulla base del carattere meramente ricognitivo della scrittura privata.
In particolare, i giudici di legittimità, nello stabilire l’illegittimità dell’accertamento dell’Ufficio, fanno riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite n. 7682 del 2023 che, componendo il contrasto insorto tra diverse pronunce della Corte, hanno definitivamente sancito l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso per le scritture private di ricognizione del debito.
Invero, avendo riguardo alla ricognizione di debito, questa ha natura meramente dichiarativa e, come tale, non apporta alcuna modificazione né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, né a quella del creditore che la riceve, limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente. Trattandosi, quindi, di dichiarazione di scienza, non possono trovare applicazione né l'art. 9, Parte I, della Tariffa, né l'art. 3, Parte I della Tariffa.
Invero, nel caso di scritture private di ricognizione del debito trova applicazione l'art. 4, parte II, della Tariffa, in base al quale sono assoggettate ad imposta di registro in misura fissa le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, solamente in caso d'uso.
La Corte precisa, inoltre, che il deposito di un documento a fini probatori nell’ambito di un procedimento giudiziario contenzioso non costituisce "caso d’uso", alla luce della corretta interpretazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 131/1986.
Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
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