Con la pronuncia del 20 maggio 2026, il Tribunale del riesame di Siracusa ha affermato che la riduzione della pretesa tributaria operata dall'Agenzia delle Entrate all’esito di un accertamento con adesione, nel quale ha ritenuto fondate le allegazioni giustificative offerte dal contribuente, è in grado di "depotenziare" gli elementi fondativi del fumus boni iuris dei reati tributari contestati, con effetto caducante sul decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP.
La controversia trae origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza nel settembre 2024 e relativo ai periodi d’imposta 2018-2022, attraverso cui veniva contestato a due società l’emissione e l’utilizzo reciproco di fatture per operazioni inesistenti e l’omessa dichiarazione di ricavi derivanti da movimentazioni in accredito su conti correnti esteri accesi presso istituti bancari cubani. Sulla base di tali risultanze, venivano formulati sei capi d’imputazione relativamente ai reati di cui agli artt. 2, 4 e 8 del d.lgs. n. 74/2000. Sulla scorta di tali elementi, il GIP riteneva sussistente il fumus dei reati contestati, nonché il periculum in mora derivante dal rischio di dispersione delle poste patrimoniali, procedendo al sequestro dei conti aziendali e personali degli indagati. Avverso il decreto adottato dal GIP, le due società presentavano ricorso eccependone la nullità per motivazione meramente apparente sul periculum in mora, l'insussistenza del fumus commissi delicti alla luce degli accertamenti tributari in relazione alle annualità 2018 e 2019 e l'illegittimità del sequestro per equivalente.
il Tribunale di Siracusa, investito della questione, accoglie il ricorso presentato dalle Società, offrendo spunti in merito al dibattito relativo al rapporto tra reati tributari e definizione amministrativa della pretesa tributaria.
Il Giudice del riesame prende cognizione, innanzitutto, della circostanza per la quale per il periodo d’imposta 2018, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, la società ha presentato istanza per accertamento con adesione, concluso positivamente in data 5 marzo 2025. Analogamente, per l’annualità successiva (2019), si era pervenuti all’acquiescenza dell’avviso di accertamento formalizzato dopo la ricezione delle osservazioni allo schema d’atto. In entrambe le circostanze, all’esito del contraddittorio e dell’ampia documentazione prodotta dalla contribuente, era stata accordata una consistente riduzione della pretesa tributaria.
Ebbene, secondo il Collegio siciliano tale circostanza ha fatto venir meno il requisito del fumus boni iuris. In particolare, pur riconoscendo l’autonomia del procedimento penale rispetto a quello amministrativo, gli elementi fondativi del fumus, in relazione alle annualità 2018-2019, sono stati depotenziati dalla riduzione della pretesa tributaria operata dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha ritenuto fondate le allegazioni giustificative offerte dalle società. Inoltre, l’articolo 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000, sancisce che non può essere disposto il sequestro finalizzato alla confisca in presenza di un debito tributario in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche per effetto di accertamento con adesione.
In relazione ai periodi d’imposta successivi, invece, il Tribunale del riesame ha accertato il difetto del presupposto del periculum in mora. Se, infatti, l’accertamento con adesione non può spiegare i suoi effetti riguardo all’insussistenza del fumus per i periodi d’imposta non coperti dello stesso, quest’ultimo può però costituire un valido elemento per sostenere che non sussiste in concreto il presupposto del pericolo di dispersione delle somme, atteso che il comportamento degli indagati si è posto in direzione di una definizione della pretesa tributaria e non di sottrazione ai relativi obblighi. Inoltre, viene precisato che, in conformità a quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'incapienza patrimoniale dell'indagato non è sufficiente, ex se, a giustificare il periculum in mora, potendo al più costituire un elemento che deve essere valutato unitamente ad altri elementi di contesto.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale del riesame di Siracusa ha accolto il ricorso delle società, annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP e disposto la restituzione dei beni agli aventi diritto.
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