La risposta a interpello n. 165/2026 affronta un tema di particolare rilievo nella fiscalità dei trust esteri: come debba essere determinato, ai fini italiani, il reddito imputato a un beneficiario residente quando il trust, dopo una fase di interposizione in capo al disponente, venga qualificato come trasparente nei confronti dei beneficiari individuati.
Il caso riguarda una cittadina statunitense fiscalmente residente in Italia, divenuta beneficiaria di un trust americano a seguito del decesso della madre nel 2025. Il trust era stato istituito in California nel 2006 dai genitori dell’istante, cittadini statunitensi e fiscalmente residenti negli Stati Uniti. Fino alla morte, i disponenti erano co-trustee e beneficiari dei redditi netti dei beni detenuti nel trust. Dopo il decesso del padre, il patrimonio era stato suddiviso in due distinti trust derivati: un Survivor’s Trust, revocabile dalla madre quale disponente superstite, e un Decedent’s Trust, irrevocabile. In entrambi, la madre era l’unica beneficiaria fino alla propria morte; solo successivamente il patrimonio sarebbe stato attribuito in parti uguali ai tre figli.
L’istante rappresentava che, fino al decesso della madre, i trust derivati dovessero essere considerati fiscalmente interposti in capo a quest’ultima. Ciò in quanto i figli non avevano un potere libero di intervento nella gestione o nella distribuzione del patrimonio e non erano beneficiari attuali dei redditi fino a quando fosse rimasto in vita il disponente superstite. Dopo la morte della madre, avvenuta il 20 maggio 2025, l’intero patrimonio residuo dei due trust — composto da attività finanziarie presso intermediari statunitensi e immobili situati negli Stati Uniti — doveva essere suddiviso tra i figli.
Il quesito posto all’Agenzia non riguardava, tuttavia, la qualificazione del trust. Questo è un passaggio importante. L’Amministrazione precisa espressamente che il parere non verte sulla natura interposta o trasparente del trust, ma assume acriticamente quanto rappresentato dall’istante, ossia che il trust sia divenuto trasparente nei confronti dei beneficiari dopo il decesso della disponente. La risposta si concentra quindi su un profilo diverso: la modalità di determinazione del reddito da imputare alla beneficiaria residente in Italia.
Secondo l’istante, il passaggio dalla fase di interposizione alla fase di trasparenza avrebbe imposto di distinguere, ai fini italiani, tra componente patrimoniale e componente reddituale delle attribuzioni. In particolare, la contribuente riteneva che i beni già presenti nel trust, ma fiscalmente riferibili alla madre fino al decesso, dovessero considerarsi parte dell’attivo ereditario. Da ciò faceva discendere la necessità di determinare la componente patrimoniale assumendo come valore di riferimento quello dei beni al momento della morte della disponente, e non quello originario di conferimento nel trust.
Muovendo da questa impostazione, l’istante sosteneva che solo l’eventuale eccedenza rispetto al valore normale dei beni alla data del 20 maggio 2025 potesse rappresentare reddito imponibile in Italia. Con riferimento agli immobili statunitensi, inoltre, riteneva che anche l’eventuale componente reddituale non dovesse essere tassata in Italia, poiché assimilabile a una plusvalenza immobiliare relativa a beni acquisiti per successione, non imponibile ai sensi dell’art. 67 TUIR.
L’Agenzia non condivide questa ricostruzione. Dopo aver richiamato la disciplina generale del trust, ricorda che, ai sensi dell’art. 73, comma 2, TUIR, nei trust con beneficiari individuati i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari, in proporzione alla quota prevista dall’atto istitutivo o da documenti successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali. Il beneficiario individuato non è soltanto un soggetto nominativamente indicato, ma un beneficiario che esprime rispetto a quel reddito una capacità contributiva attuale, in quanto titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento della quota di reddito imputata.
Sul piano reddituale, l’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR qualifica come redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, anche se non residenti. Ne deriva che, nel caso di trust trasparente estero con beneficiario residente, il reddito complessivamente prodotto dal trust e riferibile al beneficiario assume rilevanza in Italia, indipendentemente dal requisito di territorialità di cui all’art. 23 TUIR e indipendentemente dall’effettiva distribuzione.
Il punto centrale della risposta riguarda però la determinazione di tale reddito. L’Agenzia richiama la circolare n. 34/E del 2022 e ribadisce che, ai fini della determinazione del reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario italiano, occorre tenere conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito. La risposta, quindi, non accoglie l’impostazione dell’istante volta a rideterminare in Italia una componente patrimoniale assumendo come valore fiscale di riferimento quello dei beni al momento del decesso della madre.
Viene altresì esclusa l’applicazione dell’art. 45, comma 4-quater, TUIR. Tale disposizione stabilisce che, quando in relazione alle attribuzioni di trust esteri a beneficiari residenti non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito. Tuttavia, secondo la circolare n. 34/E del 2022, la norma opera, in linea di principio, con riferimento ai trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, nei casi in cui il beneficiario non riceva dal trustee elementi idonei a distinguere la parte imponibile da quella patrimoniale. Nel caso esaminato, invece, l’istante è beneficiaria individuata di un trust estero trasparente a seguito del decesso della disponente; pertanto, l’art. 45, comma 4-quater, non trova applicazione.
La conclusione dell’Agenzia è quindi netta: dal 20 maggio 2025, data del decesso della disponente superstite, l’istante, in quanto beneficiaria individuata di un trust estero, è tenuta ad adempiere ai propri obblighi fiscali in Italia secondo le regole applicabili ai beneficiari residenti di trust trasparenti esteri. Il reddito imputato rileva ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR e deve essere determinato sulla base della legislazione fiscale dello Stato di residenza o stabilimento del trust, secondo i chiarimenti già forniti dalla circolare n. 34/E del 2022.
La risposta richiama, infine, anche gli obblighi dichiarativi ulteriori. La beneficiaria residente dovrà porre in essere, dal periodo d’imposta 2025, gli adempimenti fiscali conseguenti, inclusi quelli in materia di monitoraggio fiscale, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, quelli relativi all’IVIE e all’IVAFE per gli immobili e le attività finanziarie detenuti all’estero tramite il trust.
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